Come sempre accade quando interviene una nuova normativa nell’ambito dell’ordinamento giuridico statale, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si trovano a dover valutare e verificare se questa nuova norma possa o meno riguardarli ed in particolare, se la stessa possa o meno trovare applicazione anche nei loro confronti. Eh si… perché purtroppo sembra quasi che il legislatore italiano non sempre tenga conto della “specificità” di questi enti, creando non poche difficoltà quando, nel caso concreto, queste realtà decidono di attuare quanto disposto dalla “nuova” normativa. Eppure sembrerebbe chiaro il significato di quanto disposto dall’art. 7 comma 1 della Legge 121/1985 che così recita: “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”.
In forza di questa norma concordataria infatti, viene garantita la possibilità all’ente ecclesiastico di poter svolgere talune attività senza alcuna limitazione della propria capacità giuridica. Ciò dunque dovrebbe comportare la possibilità per questi enti, a prescindere dalla loro “specificità” dovuta soprattutto al fatto di dover sottostare sia al dettato normativo canonico che a quello statale, di poter portare avanti le proprie opere come qualsiasi altra realtà statale nel rispetto della loro natura. E questo inoltre dovrebbe anche significare che la Repubblica italiana è tenuta ad accogliere nel proprio ordinamento gli enti ecclesiastici con le caratteristiche che li contraddistinguono, proprie dell’ordinamento di provenienza, quello canonico appunto.
Purtroppo però la realtà è un’altra e questi enti lo possono ben comprendere sin dal momento del proprio “riconoscimento” da parte dello stato quando, ad esempio, l’Amministrazione italiana richiede la costituzione per atto pubblico, il possesso dello statuto o la conformità del medesimo, ove l’ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private; e ciò, nonostante l’art. 7, comma 2, dell’Accordo del 18 febbraio 1984 preveda la non applicabilità a questi enti delle norme del codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione relative alle persone giuridiche private. Dovrebbe dunque ritenersi esclusa qualsiasi competenza dell’Ordinamento statale in merito al modo di organizzare i soggetti canonici ma purtroppo non è così, tanto che è dovuta intervenire in maniera esplicita la Commissione Paritetica che ha elaborato l’Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell’Accordo modificativo del Concordato Lateranense del 30 aprile 1997 che così si è espressa: “Le norme approvate con il protocollo del 15 novembre 1984, nella parte relativa agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, recano una disciplina che presenta carattere di specialità rispetto a quella del codice civile in materia di persone giuridiche. In particolare, ai sensi dell’art.1 delle norme predette e in conformità a quanto già disposto all’art. 7, comma 2, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico. Non sono pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private”[1].
Tuttavia, a ben vedere, nonostante queste dovute precisazioni, la situazione non è mutata anzi, probabilmente va sempre più peggiorando. Non dobbiamo infatti andare troppo indietro negli anni per ripensare alle problematiche sorte (per fare alcuni esempi) con l’entrata in vigore della normativa istitutiva delle ONLUS, o con il D.Lgs 231/2001 avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti, per giungere poi ad oggi con la riforma del Terzo Settore. In ognuno di questi casi appena citati, l’ente ecclesiastico si è dovuto interrogare cercando di far luce, per quanto possibile, sull’applicabilità o meno di queste norme, con non pochi problemi, che di fatto si è cercato di risolvere con un “adattamento” da parte dell’ente canonico riconosciuto civilmente, a quanto richiesto dalle prescrizioni normative. E così sono stati istituiti “rami” Onlus dell’ente ecclesiastico che poteva beneficiare della specifica normativa limitatamente a singole attività; oppure sono stati predisposti modelli organizzativi “ispirati” a modelli redatti da Confidustria o chi per essi, che certamente (e mi permetto di pensare “per fortuna”) poco hanno a che vedere con le realtà religiose che contraddistinguono gli enti ecclesiastici. Con la speranza poi che questi modelli organizzativi siano stati elaborati anche in conformità a quanto disposto dal diritto canonico (molto spesso troppo poco conosciuto).
Certamente non si può negare che per volontà dello stesso legislatore canonico è stato disciplinato un “rinvio” alla norma statale, riconoscendo formalmente quest’ultima quale fonte giuridica supplettiva nei rapporti di carattere temporale non disciplinati dalle leggi canoniche[2]. Ma sicuramente, come tra l’altro viene evidenziato dalla stessa formulazione del canone, l’intenzione del legislatore canonico non era quella di “adattarsi” al disposto normativo statale, quanto piuttosto quello di provvedere ad un “vuoto normativo” permettendo che, mediante tale rinvio alle leggi civili, queste stesse potessero diventare effettive anche nell’ordinamento canonico e non in forza dell’autorità statale, bensì per stessa volontà della Chiesa. In questo modo infatti si è voluta evitare un’insorgenza di contrasti tra i due ordinamenti a scapito di una fruttuosa collaborazione.
Tuttavia, proprio per quanto sommariamente esposto, nel momento in cui l’ente ecclesiastico si accosta al caso concreto, si rende immediatamente conto che le difficoltà sono innumerevoli!
A questo punto la domanda sorge spontanea: cosa fare? Cercare di trovare a tutti i costi un “adattamento” al caso specifico? E perché invece non approfittare di quella fruttuosa collaborazione a cui mirava il legislatore canonico cercando di individuare un modo attraverso il quale beneficiare della riforma senza tuttavia doversi “adattare” alla “nuova” normativa statale?
Proviamo dunque ad analizzare i requisiti necessari, richiesti dal D.Lgsl. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) agli enti canonici civilmente riconosciuti per essere classificati ETS e cerchiamo di comprendere se e come, sia possibile o meno applicare a questi enti la suddetta norma senza rinunciare alla natura canonica della nuova realtà costituita.
Facendo riferimento a quanto disposto dall’art. 3 della norma de qua[3],l’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto potrebbe decidere di istituire un “ramo” ETS limitatamente ad una o più attività che, pur corrispondendo alla sua natura di soggetto canonico, hanno anche un particolare rilievo per la società civile e che possiamo individuare tra quelle indicate dall’art. 5 della suddetta norma. La costituzione di questa nuova realtà avverrebbe certamente per volontà dell’autorità canonica competente ma nella forma “civilmente” richiesta: atto pubblico o scrittura privata autenticata con l’adozione dunque di uno specifico regolamento. Bisognerà poi procedere all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e non in quello delle Persone Giuridiche (iscrizione quest’ultima che certamente garantisce i principali effetti giuridici relativamente a negozi giuridici posti in essere dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti anche a tutela dei terzi[4]). I beni che andrebbero a comporre il patrimonio destinato (la cui individuazione non sarebbe certo cosa semplice) del “ramo” ETS, non sarebbero beni ecclesiastici poiché non più di proprietà di una persona giuridica pubblica canonica; dunque uscirebbero dal patrimonio della Chiesa e si perderebbero quelle forme di tutela e garanzia della destinazione degli stessi di cui ai Cann. 1281 e 1291 – 1295 CIC. Dovranno essere tenute le scritture contabili separatamente ed in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo verrebbe devoluto ad altri enti del Terzo settore (cfr. art. 9 D.Lgsl. n. 117/2017).
L’ente ecclesiastico dovrebbe dunque rinunciare, in parte (ossia limitatamente a quelle singole attività per cui si è compiuta la scelta del ramo ETS) alla propria natura canonica, ricorrendo, ancora una volta, ad uno “scomodo adattamento”.
Sarebbe invece certamente cosa buona, riuscire ad individuare all’interno del diritto canonico un istituto che ben potrebbe “prestarsi” all’attuazione della nuova riforma, senza dover la realtà canonica “adattarsi”, ancora una volta, alla prescrizione normativa statale. Si potrebbe dunque pensare di ricorrere alla “pia fondazione non autonoma” disciplinata dai Cann. 1303 e seguenti del codice di diritto canonico. La norma canonica infatti dispone che:“In diritto vanno sotto il nome di fondazioni pie: 1°) le pie fondazioni autonome, cioè la massa di beni destinati ai fini di cui al can. 114, §2, ed eretti in persona giuridica dall’autorità ecclesiastica competente; 2°)le pie fondazioni non autonome, cioè i beni temporali comunque devoluti ad una persona giuridica pubblica, con l’onere per ampio spazio di tempo di determinarsi dal diritto particolare, della celebrazione di Messe e di altre specifiche funzioni ecclesiastiche o altrimenti per conseguire finalità di cui nel can. 114, §2, in ragione dei redditi annui”.
Considerato che tra le finalità di cui al canone da ultimo citato si intendono “quelle attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale” è evidente che si possa fare riferimento a tutte quelle attività (tra quelle indicate all’art. 5), che l’ordinamento statale indica come “diverse” da quelle di religione e di culto, rispetto alla cui disciplina si rimanda alle leggi dello stato[5].Ferma restando naturalmente la volontà dell’autorità competente per il diritto canonico, si potrebbe così destinare all’attività di Terzo Settore un patrimonio, quello della fondazione non autonoma per l’appunto, già identificato, i cui beni (che resterebbero ecclesiastici) verrebbero amministrati secondo quanto stabilito da un proprio statuto che dovrà anche definire l’ambito delle attività svolte dalla fondazione. Infine, come richiesto dal sopra richiamato art. 3, verrà redatto un rendiconto canonico distinto.
Pur rispettando dunque la prescrizione normativa statale sopra sommariamente analizzata, si eviterebbe un nuovo “adattamento” dell’ente canonico a quest’ultima attraverso il ricorso ad un istituto già previsto e regolato dal proprio ordinamento. In questo modo si potrebbe “sfruttare” una nuova opportunità per continuare a portare avanti determinate attività potendo beneficiare delle agevolazioni di cui alla riforma del Terzo Settore, senza tuttavia rinunciare alla propria natura canonica. E’ comunque opportuno precisare che, ad oggi, prima di poter prendere una decisione di questo tipo, è necessario aspettare l’emanazione degli ultimi decreti delegati della riforma.
[1]A.A.S., VOL. XC (1998), N. 9. PP.697-709
[2]Can. 22 CIC: “Le leggi civili alle quali il diritto della Chiesa rimanda, vengano osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti”.
[3]Art. 3 D.Lgsl. n. 117/2017:“Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’art. 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all’art. 13”.
[4]Art. 18, L. n. 222/1985:“Ai fini dell’invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche”.
[5]Art. 7, c. 3, Legge n. 121/1985: “Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime”.