LA RESPONSABILITA’ DEL SUPERIORE NELL’ AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI

Anna Rue
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Sin dalle origini del cristianesimo l’amministrazione e quindi la gestione dei beni delle prime comunità cristiane si è posta come una necessità, in considerazione del fatto che ciò che la comunità riceveva fosse correttamente destinato alle finalità stabilite. Con il trascorrere dei secoli ed il progressivo aumento dei cristiani, si è giunti ad un moltiplicarsi delle comunità con l’esigenza, sempre più forte, che venisse adempiuto un importante impegno nell’organizzazione delle stesse e dei beni ad esse disponibili. Ciò sia con riferimento all’individuazione dei soggetti coinvolti e destinati a tale servizio, sia in ordine alle procedure da osservare, che garantissero quanto più possibile le finalità di utilizzo delle risorse. Sebbene si sia sempre cercato di promuovere il primato della povertà materiale, è comunque cresciuta poco alla volta la consapevolezza di organizzare giuridicamente il compito dei soggetti coinvolti direttamente nell’amministrazione dei beni temporali. È con il codice del 1917, nel libro III, parte sesta, che questi argomenti assumono una rilevanza ben definita ed una concreta realizzazione anche se, per avere un quadro completo, era necessario ricorrere a molti altri luoghi del Codice. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, ha poi più volte sancito la necessità di un patrimonio per la Chiesa che sia ad essa strumentale per il raggiungimento dei propri fini. Ma è proprio con la nuova visione antropologica sviluppatasi con il Concilio, che il significato di “bene” e quindi di proprietà, viene rivisto alla luce di un nuovo sistema economico-amministrativo alla base del quale sono individuati valori ecclesialmente imprescindibili quali comunione, …

Sin dalle origini del cristianesimo l’amministrazione e quindi la gestione dei beni delle prime comunità cristiane si è posta come una necessità, in considerazione del fatto che ciò che la comunità riceveva fosse correttamente destinato alle finalità stabilite. Con il trascorrere dei secoli ed il progressivo aumento dei cristiani, si è giunti ad un moltiplicarsi delle comunità con l’esigenza, sempre più forte, che venisse adempiuto un importante impegno nell’organizzazione delle stesse e dei beni ad esse disponibili. Ciò sia con riferimento all’individuazione dei soggetti coinvolti e destinati a tale servizio, sia in ordine alle procedure da osservare, che garantissero quanto più possibile le finalità di utilizzo delle risorse.

Sebbene si sia sempre cercato di promuovere il primato della povertà materiale, è comunque cresciuta poco alla volta la consapevolezza di organizzare giuridicamente il compito dei soggetti coinvolti direttamente nell’amministrazione dei beni temporali. È con il codice del 1917, nel libro III, parte sesta, che questi argomenti assumono una rilevanza ben definita ed una concreta realizzazione anche se, per avere un quadro completo, era necessario ricorrere a molti altri luoghi del Codice. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, ha poi più volte sancito la necessità di un patrimonio per la Chiesa che sia ad essa strumentale per il raggiungimento dei propri fini. Ma è proprio con la nuova visione antropologica sviluppatasi con il Concilio, che il significato di “bene” e quindi di proprietà, viene rivisto alla luce di un nuovo sistema economico-amministrativo alla base del quale sono individuati valori ecclesialmente imprescindibili quali comunione, condivisione e corresponsabilità, accanto ad altri economicamente indispensabili quali competenza, efficienza e trasparenza. Così è con il codice del 1983 promulgato da San Giovanni Paolo II, che esprime giuridicamente il magistero conciliare innovando la precedente impostazione codiciale, che vengono evidenziati i diritti e le finalità dell’amministrazione dei beni della Chiesa, dedicando a questa materia l’intero libro V.

Se queste importanti innovazioni hanno avuto per molti aspetti dei risvolti positivi perché hanno certamente migliorato l’organizzazione della Chiesa nell’ambito dell’amministrazione dei beni temporali, hanno anche aumentato le perplessità di quanti considerano che l’attività amministrativa nella Chiesa sia un appannaggio di pochi. È infatti evidente che ci sia una ignoranza (intesa nel senso letterale del termine, e quindi come mancata conoscenza) purtroppo molto diffusa, che ritiene assolutamente ingiustificato il fatto che la Chiesa possa avere un proprio patrimonio e che i soggetti appartenenti ad essa debbano poterlo amministrare; come se la realtà spirituale fosse del tutto distinta ed estranea a quella terrena. È contrariamente doveroso sottolineare che il possesso dei beni da parte della Chiesa, può rilevarsi, mediante una corretta dedizione e professionale applicazione, uno strumento fondamentale per una larga evangelizzazione efficace ed idonea a mostrare il volto missionario della Chiesa.

Considerando quelli che sono alcuni peculiari profili in materia di responsabilità connessa alla figura del Superiore Maggiore di un Istituto di Vita Consacrata di diritto pontificio in materia di amministrazione dei beni temporali, è possibile evidenziare che anche se i soggetti coinvolti nell’amministrazione dei beni ecclesiastici si trovano costretti ad entrare nel meccanismo delle leggi dell’economia moderna, devono cercare di farlo sia con la semplicità e la prudenza proprie del discepolo del Signore, che con la consapevolezza che possono correre il rischio di “perdere” la propria identità di “uomini di Chiesa” per trasformarsi in cattivi amministratori privi di punti di riferimento, cominciando ad agire difformemente da quello che è il precetto evangelico e la giustizia, inficiando così negativamente l’immagine della Chiesa. Sarà invece necessario e doveroso arrivare ad una gestione attenta ed “illuminata” dei beni della Chiesa, rivestita di un carattere evangelico, perchè solo in questo modo l’amministrazione di questi beni avverrà alla luce della missione di evangelizzazione propria della Chiesa stessa.

Nell’ambito della gestione del patrimonio della persona giuridica pubblica, si vuole in questa sede tentare di analizzare, per quanto possibile, le diverse ipotesi in cui, in base alla norma canonica, il Superiore Maggiore di un Istituto di Vita Consacrata di diritto pontificio, incorre in responsabilità per fatto commissivo od omissivo e le conseguenze che da tali comportamenti possono derivare, non solo rispetto al diritto canonico, ma anche nell’ambito del diritto civile italiano.

Necessaria è la premessa relativa a cosa debba intendersi, nell’ambito del diritto canonico, con il termine “responsabilità” che trova il suo fondamento tenendo bene in considerazione quello che è il fine ultimo della norma canonica: la salus animarum. Responsabilità quindi come modalità attraverso la quale si realizza l’appartenenza di ciascun christifidelesalla comunità, la cui finalità è etico-religiosa, ma la cui natura è giuridica in quanto si concretizza nell’esercizio dei doveri e diritti previsti dall’ordinamento. Si intende infatti con “responsabilità giuridica” la reazione giuridica dinanzi alla lesione di un dovere giuridico tutelato da parte di una persona fisica o giuridica, che comporta per quest’ultima l’obbligo di subire le conseguenze previste per tale lesione[1]. L’istituto giuridico della responsabilità mira quindi ad assicurare l’adempimento dei doveri giuridici sia da parte dei singoli che da parte dell’autorità.

Le norme canoniche definiscono anche i rapporti giuridici tra l’amministratore di una persona giuridica pubblica e i suoi superiori ecclesiastici, relativamente alla distribuzione delle proprie competenze e responsabilità, in modo tale che venga assicurata l’osservanza del disposto normativo. È pertanto il diritto a stabilire i criteri giuridici con i quali a ciascun soggetto, in base al proprio status, vengono assegnate determinate responsabilità che influiranno necessariamente sia nei rapporti “interni” alla persona giuridica, che in quelli “esterni”. La responsabilità “interna” è infatti quella che intercorre all’interno dell’ente fra i suoi rappresentanti, organi e funzionari da una parte, e la persona giuridica stessa dall’altra (per esempio tra l’economo di un istituto religioso e il suo Superiore). Attraverso questa responsabilità si cerca dunque di tutelare il funzionamento e l’ordinamento giuridico interno dell’ente. Si chiama invece “esterna” quella responsabilità che si riferisce ai rapporti giuridici tra la persona giuridica e i terzi[2].

La persona è considerata “responsabile” sia quando agisce che quando omette di fare qualcosa che aveva l’obbligo di compiere. La responsabilità è pertanto strettamente e direttamente connessa alla relazione intercorrente tra il soggetto responsabile e il suo comportamento ma anche tra l’agente e le persone alle quali l’agente deve rendere conto della propria condotta sia essa commissiva o omissiva.

Ma il termine “responsabilità” viene utilizzato anche per denotare l’ambito di diritti e doveri propri di una determinata autorità, nel senso quindi di “competenza”. In questo ambito vanno considerati tutti quei compiti che spettano al Superiore Maggiore nell’espletamento dei tria munera. Ed è proprio da questa competenza che trova origine la responsabilità giuridica per le violazioni di doveri nello svolgimento delle proprie funzioni. Si avrà quindi una “colpa giuridica” in quanto i comportamenti posti in essere esprimono la omissione della diligenza dovuta a motivo dell’ufficio ricoperto o del mandato ricevuto, oppure si concretizzano in una mera negligenza.

Nell’ambito dell’amministrazione dei beni, bisogna considerare due tipi di responsabilità: quella contrattuale e quella extracontrattuale. Tuttavia, in considerazione del fatto che il Superiore Maggiore, quale autorità di governo, ha anche dei doveri di vigilanza nei confronti di coloro che concorrono all’espletamento di tutte quelle attività volte ad una corretta amministrazione del patrimonio proprio della persona giuridica, è opportuno anche considerare (nell’ambito della responsabilità extracontrattuale), se eventuali omissioni del Superiore,  possano essere inquadrate nel tradizionale concetto della culpa in vigilando. In questi casi infatti egli è sicuramente responsabile per non aver adempiuto al proprio dovere di “vigilanza” o “supplenza” imposto allo stesso dalla norma (Can. 1276, §§ 1-2 CIC), ma anche se non è l’autore della condotta commissiva o omissiva conseguente al non rispetto da parte sua del disposto normativo, è responsabile indirettamente dell’evento dannoso (responsabilità oggettiva). In questi casi dunque al soggetto agente viene imputato l’actus damnificansmentre il Superiore sarà obbligato a soddisfare economicamente il terzo per il danno subito.

La condotta commissiva od omissiva dalla quale è derivato un danno è dunque propria del soggetto agente, ma la responsabilità è direttamente riconducibile al soggetto che era tenuto a vigilare.

Il principio di responsabilità giuridica in diritto canonico è enunciato in modo generale dal can. 128 CIC che impone l’obbligo di riparare i danni arrecati di «Chiunque illegittimamente con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto con dolo o con colpa, arreca danno ad un altro, è tenuto all’obbligo di riparare il danno arrecato».

La dottrina distingue, in base alla formulazione del can. 128 CIC, tra la responsabilità per atti giuridici, che comprende gli atti unilaterali dell’autorità e i contratti, e la responsabilità derivante da qualsiasi altro atto. È infatti opportuno, dal punto di vista ecclesiale, che venga assicurata la riparazione del danno causato di fronte alla sussistenza degli elementi di illegittimità dell’atto umano (giuridico o meno) dannoso. L’importanza di riparare il danno ingiusto nel diritto canonico è intesa sia quale diritto soggettivo del danneggiato, sia quale strumento funzionale alla tutela degli interessi della comunità. Nell’ordinamento della Chiesa quindi la riparazione del danno supera la dimensione privatistica in quanto non serve solo a soddisfare il danneggiato, ma a ripristinare la situazione violata dal danno ingiusto.

Relativamente al Superiore Maggiore, la responsabilità verrà imputata nell’adempimento dei doveri in temporalibus, in tutti quei casi in cui lo stesso ometta la diligenza dovuta a motivo del suo ufficio, sia in materia di vigilanza sull’amministrazione dei beni ecclesiastici che sull’esecuzione delle pie volontà[3]. Non è necessario che l’omessa diligenza sia stata determinata dalla volontà del “vigilante” di nuocere a qualcuno. Ciò che importa ed è sufficiente ai fini della riparazione del danno, è che il vigilante sia stato colpevolmente responsabile di un determinato danno per non avere lo stesso adempiuto all’obbligo di vigilanza.

Nel caso del Superiore dunque, potrà essere riconosciuta in capo allo stesso una responsabilità in virtù del suo ufficio per non aver prestato la diligenza dovuta, tutte le volte in cui lo stesso non adempirà agli obblighi di vigilanza nei casi prescritti dal codice. Non occorrerà quindi indagare sulla volontà dello stesso di nuocere a qualcuno, ma, ai fini del riconoscimento da parte del giudice del risarcimento del danno, sarà sufficiente constatare la mancata vigilanza. Dunque presupposti al risarcimento del danno in questo caso saranno: ricoprire un determinato ufficio e l’omissione dell’obbligo di vigilanza.

Si parla inoltre di responsabilità extracontrattuale quando si è chiamati al risarcimento dei danni che derivano dal fatto illecito. Una responsabilità dunque generata da un atto dannoso e dalla causalità che lega quest’atto ad un determinato comportamento da parte dell’autorità ecclesiastica, sia esso omissivo o commissivo.

L’atto è considerato dannoso nella misura in cui causa la violazione della sfera giuridica di una o più persone, siano esse fisiche che giuridiche.

Ai fini della dannosità, è tuttavia necessario che ci sia un nesso di causalità tra l’atto ed il danno; quando dunque l’evento sia ritenuto conseguenza normale o comunque prevedibile dell’azione stessa.

L’amministrazione ecclesiastica incorre in responsabilità extracontrattuale quindi per ogni violazione di una norma del diritto oggettivo di qualsiasi genere e per violazione della sfera giuridica altrui. Detta responsabilità riguarda la seconda ipotesi considerata nel Can. 128 CIC, quando l’imputabilità deve essere misurata in base ai criteri di “dolo”, e quindi l’agire con piena conoscenza e volontà di realizzazione dell’evento dannoso (deliberata voluntas violandi) o “colpa”, dove manca la previsione certa del danno poiché non c’è la diretta intenzione di causarlo. In questi casi infatti il danno è dovuto a un difetto di diligenza nel prevedere o evitare il suo verificarsi, e cioè a un elemento di imprudenza, negligenza, imperizia. Presupposto dunque per la riparazione del danno è la sussistenza della colpa, e dunque la mancata diligenza, a prescindere dalla gravità della stessa.

La potestas in temporalibuspropria del Superiore Maggiore è volta ad una corretta amministrazione dei beni appartenenti alla persona giuridica sottoposta alla sua potestà e, pertanto, non ha ripercussioni giuridiche nell’ambito statale fintanto che riguardano attività volte alla “conservazione” del patrimonio ecclesiastico. Tuttavia è necessario anche considerare tutti quegli atti con il compimento dei quali il soggetto “vigilato” può spingersi “oltre i confini del diritto canonico” e che hanno ripercussioni su soggetti terzi “esterni” all’ambito ecclesiastico. In questi casi, da una parte non si può dimenticare che gli enti ecclesiastici sono persone giuridiche che nascono ed hanno un proprio fondamento in un diritto che non è quello statuale, ma quello della Chiesa cattolica che dall’art. 7 della Costituzione è riconosciuta nel proprio ordine indipendente e sovrana e che si interfaccia con lo Stato italiano con il quale regola i propri rapporti sulla base del Concordato, prima e degli Accordi di Villa Madama, poi, ma dall’altra è necessario comprendere se e come i soggetti terzi “estranei” al diritto canonico vengono tutelati nell’ordinamento italiano.

Dovremo pertanto cercare di trovare delle risposte alla seguente domanda: le condotte inquadrate dalla norma canonica della culpa in vigilando nell’ambito dell’amministrazione dei beni, trovano una disciplina giuridica anche nell’ordinamento statale italiano? Una volta trovata una risposta a questo, occorrerà valutare se pertanto possono riscontrarsi i presupposti di un risarcimento del danno anche nell’ordinamento civile.

Si tratta di una questione molto dibattuta che voleva inizialmente trovare una risposta equiparando il rapporto intercorrente tra il Superiore e i suoi “subordinati” alla tipica relazione giuslavoristica di lavoro dipendende[4]. Questa strada tuttavia non si è ritenuta percorribile dal momento che ne mancano i presupposti[5]: non esiste infatti una reale “alterità” tra i due soggetti ma una sorta di immedesimazione organica che trova la sua origine nella sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica propria del diritto canonico, ma che non può non trovare una qualificazione civilistica che necessariamente, tuttavia, dovrà fare riferimento al solo aspetto ministeriale[6]del dovere di vigilanza dell’Ordinario.

Sembra dunque possibile inquadrare suddetto rapporto nell’ambito della responsabilità dei padroni e dei committenti disciplinata all’art. 2049 c.c.[7].

In questi casi la persona giuridica canonica sarà chiamata a rispondere civilmente risarcendo il danno prodotto a meno che non dimostri di non avere potuto impedire l’atto dannoso. La responsabilità ex art. 2049 infatti si configura laddove: a) il fatto illecito sia commesso dal preposto, b) sussista un rapporto di “preposizione”, c) sia individuato il nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito e le incombenze svolte su incarico del preponente.

La responsabilità del preponente in questi casi è di tipo oggettivo in quanto prescinde dai profili di colpa e si afferma ogni volta in cui ci sia un rapporto di preposizione tra l’autore dell’illecito e preponente, e l’illecito sia stato commesso nell’ambito dell’incarico affidato al preposto.

Sebbene il campo applicativo tipico della fattispecie sia senza dubbio quello facente capo al lavoratore subordinato, sono note le applicazioni giurisprudenziali che hanno progressivamente allargato le maglie della suddetta previsione normativa, individuando talora il rapporto di preposizione anche al di fuori dell’ambito strettamente e propriamente lavorativo.

La figura del “committente”, di cui alla norma in esame, ricorrerebbe pertanto, in tutti i casi in cui un soggetto, per l’esercizio di attività rientranti nella sua responsabilità, commette ad altri determinati compiti, restando titolare di un “potere di direzione, vigilanza e controllo”, quale quello che, nel caso in discorso, le norme canoniche affidano al Superiore.

Alla luce di queste considerazioni, non sussisterebbe quindi, alcun ostacolo a considerare il Superiore come “committente”, per esempio, dell’economo. Ai sensi della norma in esame, all’economo sarebbero infatti affidate competenze e compiti che l’autorità è tenuta a vigilare.

Quanto al nesso di occasionalità (necessaria) tra le mansioni del preposto e il fatto produttivo del danno, basta poi considerare che il rapporto di preposizione abbia messo l’autore dell’illecito nella condizione di poter più agevolmente compiere un fatto dannoso che altrimenti sarebbe stato al di fuori della sua portata o avrebbe potuto commettere solo con molta più difficoltà.

La responsabilità contrattuale invece riguarda tutti i tipi di contratti o convenzioni, non solo di tipo patrimoniale, che si andranno a concludere con persone fisiche o giuridiche ecclesiastiche e non.

È opportuno comunque specificare che si riferisce non solo a contratti in senso proprio, ma a qualsiasi obbligazione prestabilita.

In questi casi si verifica la responsabilità solo dell’atto giuridico (Cann. 124-127 CIC) illegittimamente posto dal soggetto dannificante, senza ulteriori requisiti in quanto al grado dell’imputabilità da dolo o colpa.

In questi casi la riparazione del danno trova giustificazione nell’intenzionalità del soggetto agente.

È necessario dunque a questo punto esaminare le conseguenze che possono derivare dalla mancata osservanza delle formalità e delle condizioni prescritte per le obbligazioni, con particolare riferimento alle alienazioni ed alle locazioni dei beni ecclesiastici.

Preliminarmente è importante considerare la disposizione di cui al Can. 1281, § 3, in base alla quale in caso di atti invalidi, la persona giuridica non è tenuta a risponderne verso terzi se non, e nella misura in cui, ne abbia tratto vantaggio. Diversamente, se gli atti sono validi ma illegittimi, la persona giuridica è tenuta a risponderne, salvo il diritto di azione o di un ricorso contro l’amministratore per il risarcimento dei danni, conformemente a quanto stabilito alla norma generale di cui al Can. 128 CIC. La forma del ricorso è di carattere amministrativo, mentre l’azione è di natura giudiziaria e viene trattata a norma dei cann. 1729-1731 CIC.

Il Can. 1296 CIC invece riguarda il caso in cui l’alienazione dei beni ecclesiastici avviene senza il rispetto delle formalità canoniche, ma sia civilmente valida, e dispone alcuni criteri per scegliere il modo più idoneo per tutelare i beni patrimoniali della Chiesa[8].

Innanzi tutto si ritiene necessario preliminarmente considerare cosa debba intendersi per solemnitatesche devono essere necessariamente rispettate ai fini della validità di qualsiasi contratto che abbia ad oggetto beni ecclesiastici, la cui sussistenza dovrà dunque essere verificata dal Superiore prima di rilasciare la licenza richiesta ad validitatem(Can. 1291 CIC). Primo termine di riferimento è il valore del bene e le conseguenze derivanti dal negozio che si intende concludere. Infatti tutti quei negozi giuridici che possono pregiudicare la situazione patrimoniale della persona giuridica il cui valore supera le somme di cui al Can. 1292, sono ex re ipsaatti di straordinaria amministrazione – e quindi per questi è necessaria ad validitateml’autorizzazione scritta dall’ordinario per le persone giuridiche a lui soggette – ma sono anche tenuti alle formalità di cui al Can. 1291 ss.

Inoltre, per l’alienazione dei beni il cui valore supera il limite minimo stabilito è prescritto iure communi un duplice requisito: la giusta causa e la stima del bene da alienare ad opera dei periti (Can. 1293 CIC). Si richiede la giusta causa per evitare che vengano alienati beni ecclesiastici che diversamente potrebbero essere conservati in modo utile. È il codice stesso che propone un elenco di quelle che devono essere considerate quali giuste cause. Deve sussistere una necessità urgente della persona giuridica che intende privarsi del bene; può succedere per esempio che ci sia la necessità di avere a disposizione in breve tempo una certa disponibilità di liquidi, magari per pagare un debito. L’utilità che ne ricaverà la persona giuridica dovrà essere evidente nel senso che potrà trarne un vantaggio. Sarà pertanto opportuno valutare se per esempio per la persona giuridica ha un peso più grave la futura vendita o i costi connessi alla manutenzione del bene. O ancora se la vendita del bene abbia finalità caritative o pastorali ecc.. L’elenco dunque non è  tassativo potendo considerare qualunque altra necessità che comunque abbia una connotazione pastorale. Dovrà il Superiore di volta in volta verificare la sussistenza di queste cause ai fini della liceità dell’atto di alienazione. La mancanza di giusta causa non può essere supplita neanche dal Beneplacitum Apostolicum.

Inoltre, prima di vendere, è richiesto il parere dei periti, almeno due esperti per arte e per scienza, dato per iscritto con adeguate motivazioni, sia che si tratti di un parere collegiale che di due relazioni distinte.

Il Superiore poi prima di procedere con la licenza potrà chiedere ulteriori garanzie o cautele anche se non previste dagli statuti delle singole persone giuridiche, per evitare un danno alla Chiesa.

Nei casi in cui queste solemnitatesnon hanno trovato adempimento, ma il negozio è comunque valido civilmente, bisognerà decidere se intentare un’azione reale per recuperare il bene alienato, oppure una personale e limitarsi a chiedere il risarcimento dei danni. Inoltre si può decidere se ricorrere al foro ecclesiastico o a quello civile, laddove naturalmente vi siano i motivi sufficienti per impugnare giuridicamente la validità del contratto. Altra possibilità è quella di punire direttamente colui che ha la colpa di questa alienazione illegittima in forza del Can. 1377 CIC, o magari decidere se non sia più prudente rinunciare a qualsiasi azione o provvedimento.

Ciò che comunque bisogna tenere presente è che un contratto invalido può essere sanato solo dal Romano Pontefice, in virtù della sua autorità suprema, anche con pregiudizio di terzi, se il bene comune lo esiga.

Dal combinato disposto del Can. 22 CIC con il Can. 1290 CIC, i contratti di compravendita effettuati osservando le leggi civili, hanno gli stessi effetti anche nella legislazione canonica a meno che non siano contrari al diritto divino naturale o positivo o a precise norme contrarie di diritto canonico. Può accadere tuttavia che, poiché non tutte le legislazioni civili recepiscono le norme canoniche, un’alienazione sia valida civilmente ma invalida nel foro canonico proprio perché la legislazione civile prescrive le proprie condizioni senza riconoscere valenza giuridica delle norme canoniche. Apparendo difficile in questo caso l’applicazione del Can. 1281, § 3, laddove un’eventuale risoluzione, inefficacia o il riconoscimento di un giusto indennizzo siano difficili, non rimarrà altro da fare che sanare il contratto ricorrendo alla Suprema autorità, anche con pregiudizio di terzi, al fine di tutelare il bene comune ed evitare contrasti con le normative civili. Sarebbe pertanto prudente in questi casi inserire nei contratti una clausola risolutiva che renda nullo l’atto qualora risultasse nullo nel diritto canonico, essendo venute a mancare le clausole apposte alla validità del contratto.

Sono state individuate nel precedente capitolo del presente lavoro le licenze che la competente autorità ecclesiastica deve rilasciare ai fini della validità degli atti di amministrazione del patrimonio ecclesiastico.

Questa procedura canonica di autorizzazione al compimento dei suddetti atti assume rilevanza nell’ordinamento statale italiano ex art. 28 Legge 222/85.

In tale articolo infatti, si legge:

 

«ai fini dell’invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazione dei poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche».

 

Con questa norma pertanto viene attribuita rilevanza ai controlli previsti da un ordinamento giuridico esterno rispetto a quello dello Stato, quale è quello canonico, con la conseguenza che le norme stabilite dal Codex Iuris Canonicis per i controlli sugli enti vengono parificate a quelle proprie dello Stato. Inoltre viene imposto un onere di pubblicizzazione per l’ente ecclesiastico[9]e i terzi che dovessero decidere di stipulare un contratto con il suddetto ente (civilmente riconosciuto) dovranno anche avere cura di attivarsi per conoscere l’esatto procedimento canonico che soprintende alle attività negoziali.

È bene infatti ricordare che qualora l’ente ecclesiastico non abbia provveduto a dare attuazione all’onere di pubblicità imposto dalla legge 222/85, ai terzi in buona fede saranno comunque opponibili le limitazioni di cui al Codex canonico in quanto questo, come la dottrina è unanimamente concorde, non deve essere pubblicizzato.

Il mancato rilascio della licenza canonica si riflette dunque in modo rilevante sulla validità dei contratti per i quali è richiesta e non solo sulla loro efficacia, essendo tali atti annullabili.

L’eventuale azione di annullamento contro l’atto concluso, potrà essere esperita con il termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell’art. 1442 Cod. Civ. e proposta solamente dalla parte nel cui interesse è statuita, e può sempre valere come eccezione processuale.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, è evidente l’importanza per il Superiore di espletare correttamente i compiti che la norma ad esso impone e questo, soprattutto per il bene della persona giuridica a lui sottoposta e della Chiesa. Una sana amministrazione infatti ha una forte incidenza anche sulla credibilità della Chiesa con la necessità dunque che venga salvaguardata.

 


[1]Cfr. I. GORDON, La responsabilità dell’Amministrazione Pubblica Ecclesiastica, in “Monitor Ecclesiasticus” 98 (1973) pp. 384-419

[2]In questi casi è necessario fare una distinzione rispetto ai soggetti terzi “esterni”. Se tali infatti sono persone fisiche o giuridiche ecclesiastiche, chiaro è che la normativa di riferimento sarà unicamente quella canonica (con eventuali rinvii di cui al Can. 1290 CIC), conseguentemente i suddetti rapporti troveranno le soluzioni proprie stabilite dall’ordinamento canonico. Diverso è invece il discorso laddove i “terzi” sono persone fisiche o giuridiche che appartengono all’ordinamento statale all’interno del quale la persona giuridica canonica è stata “riconosciuta”. In questi casi infatti, la responsabilità “esterna” nei confronti di questi soggetti “esterni”, o nei confronti dello Stato stesso, non ricadrà nel soggetto che detiene la potestà di governo come disciplinata nell’ordinamento canonico, ma in colui che rappresenta “legalmente” la persona giuridica ecclesiastica che ha avuto un riconoscimento giuridico dallo stato. Si precisa infatti che lo Stato Italiano non riconosce automaticamente la personalità giuridica alle persone giuridiche canoniche. Prevede tuttavia una categoria di enti, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ai quali attribuisce la piena capacità di agire. Questi sono iscritti, entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di riconoscimento di persona giuridica ex art. 5 L. 222/1985, nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura. Risponderà quindi il legale rappresentante dell’ente che, solo nel caso del Vescovo diocesano rispetto all’ente diocesi coincide con la figura dell’Ordinario. È molto raro infatti che il Superiore Maggiore dell’Istituto religioso sia anche legale rappresentante dello stesso. In questi casi pertanto, rispetto al diritto canonico l’Ordinario eventualmente responsabile di una condotta commissiva o omissiva dalla quale è derivato un danno a “terzi” risponderà nei modi e nei termini indicati dalla norma canonica, diversamente, laddove la suddetta condotta abbia delle ripercussioni nell’ordinamento statale, e l’Ordinario non ne è responsabile personalmente (come invece accade per gli illeciti penali), ne risponderà l’ente stesso nella persona del legale Rappresentante.

[3]Cfr. Cann. 1276, 1279 § 1, 1301.

[4]P. CONSORTI, La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 161 – 171.

[5]CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione lavoro, Sentenza 7 novembre 2003, n. 16774.

[6]PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Nota esplicativa. VIII.Elementi per configurare l’ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero, in Communicationes, 2004, pp. 33-38.

[7]CODICE CIVILE art. 2049: Responsabilità dei padroni e dei committenti«I padroni e i committenti sono responsabili per danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti».

[8]Can. 1296 CIC: «Qualora i beni ecclesiastici fossero stati alienati senza le debite formalità canoniche, ma l’alienazione sia civilmente valida, spetta all’autorità competente stabilire, dopo aver soppesato attentamente la situazione, se si debba intentare un’azione e di che tipo, se cioè personale o reale, chi lo debba fare e contro chi, per rivendicare i diritti della Chiesa».

[9]Cfr. nota n. 2.

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