Con la legge 6 giugno 2016, n. 106, contenente la “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e del servizio civile universale”, il Parlamento ha avviato un’importante riforma del Terzo Settore a cui è seguita l’attività del Governo che nel maggio 2017 ha presentato i tre decreti delegati attuativi, dei quali il più incisivo e rilevante è sicuramente quello istitutivo il Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) contenente disposizioni di diritto civile, amministrativo e tributario. È comunque opportuno ricordare che non tutte le disposizioni ivi contenute sono già entrate in vigore, poiché alcune di esse necessitano dell’adozione di ulteriori atti di diversa origine la cui emanazione sarebbe dovuta avvenire entro un anno dall’entrata in vigore della legge. Ne consegue dunque che, non avendo ancora un quadro normativo definitivo, bisognerà attendere ancora un po’ di tempo prima di poter esprimere un definitivo parere, positivo o negativo che sia, rispetto alla convenienza per gli enti ecclesiastici di approfittare di tale riforma anche se, considerando il detto “il buon giorno si vede dal mattino” analizzando ciò a cui oggi ci troviamo difronte, si è poco ottimisti…
Certamente il Codice del Terzo Settore si pone in continuità con un trend normativo avviato a partire dagli anni novanta del secolo scorso, durante il quale il legislatore aveva introdotto una serie di provvedimenti per singole categorie di enti facenti parte del terzo Settore. Questo è stato determinato senza dubbio da una importante espansione del settore del no-profit dove le diverse associazioni svolgevano sempre più attività di impresa per sostenere il proprio impegno sociale. Per far fronte a tale fenomeno sociale ed economico il legislatore aveva così cominciato ad emanare leggi volte all’individuazione di particolari organizzazioni, aventi particolari caratteristiche, alle quali riservare una serie di vantaggi in virtù di sottoscrizione di convenzioni con lo Stato o con gli Enti pubblici. In questo modo lo Stato affidava a queste realtà no-profit l’erogazione di servizi che non era da solo in grado di offrire, riconoscendo a queste stesse organizzazioni, per il loro impegno, determinate agevolazioni. Comune denominatore di tutte queste leggi era quello di delimitare a questi enti i settori di operatività.
La riforma del Terzo Settore certamente procede su questa strada riuscendo inoltre ad armonizzare le pregresse discipline attraverso l’individuazione di una figura giuridica uniforme, l’Ente del terzo settore appunto, ed una disciplina tendenzialmente applicabile a tutti gli enti no-profit. A livello generale innegabile è la semplificazione del riconoscimento della personalità giuridica per l’ETS che si costituirà, così come innegabili risulterebbero essere – il condizionale è d’obbligo – una serie di agevolazioni fiscali di cui solo gli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale Speciale potranno usufruire, ma come sempre accade non si può trascurare il “rovescio della medaglia” di questa riforma dato dalle attività di vigilanza, monitoraggio e controlli pubblici (che sembrerebbero essere finalizzati a garantire una corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare) dai quali questi enti verranno investiti.
Probabilmente però per gli enti ecclesiastici le note negative della riforma non si fermano a questo, ma vanno ben oltre colpendo direttamente la natura stessa questi enti, la loro ragion d’essere e ad una eventuale convenienza di “entrare nel gioco” potrebbe corrispondere una perdita di identità; cerchiamo brevemente di spiegarne i motivi.
La nuova normativa si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti, limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/2017, la cui elencazione ha carattere tassativo ed il cui comune denominatore è dato dal presupposto che queste attività elencate dovranno essere caratterizzate dall’assenza di scopo di lucro e rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Questa rigorosa elencazione pone problemi di coordinamento con la disciplina recata dalla legge n. 222/1985. L’ente ecclesiastico invero deve avere finalità di religione o culto e dunque, svolgere almeno una delle attività di cui all’elenco della lettera a) dell’art. 16, legge n. 222/1985. Vi è, dunque, una radicale alternatività tra la finalità di religione o culto e quella civica, solidaristica e di utilità sociale e proprio per questo l’ente ecclesiastico non potrà mai assumere tout court la qualifica di ETS.
Per superare tale limite, il legislatore ha previsto una disciplina specifica solo per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, tra cui certamente rientrano gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i quali potranno costituire al proprio interno rami di attività di interesse generale a cui si applicheranno i vincoli introdotti dalle “nuove” norme. Solo l’iscrizione al Registro Unico Nazionale Speciale infatti permetterà a questi enti di essere definiti del Terzo Settore e potranno così beneficiare delle agevolazioni previste dal nuovo codice.
Già alla luce di queste specificazioni e considerando l’ulteriore ampliamento del divario giuridico esistente tra il diritto canonico e quello civile in materia di enti che ha segnato l’introduzione del Codice del terzo Settore, non si può fare a meno di manifestare una certa delusione poiché ancora una volta, ci si trova innanzi ad una norma generale che vuole disciplinare gli enti no-profit ma che ha al proprio interno delle eccezioni per gli enti ecclesiastici, attraverso le quali si può riuscire in qualche modo a farli partecipare ai benefici della normativa senza tuttavia affrontare e risolvere le discrasie legislative esistenti tra i due ordinamenti. Sarebbe dunque stata certamente più auspicabile una riforma più coraggiosa che finalmente dedicasse a questi enti quello spazio che meritano stante la loro importante, se non anche indispensabile presenza sociale che avrebbe loro permesso un ingresso nella riforma dalla porta principale.
Si è invece preferito riproporre lo schema già noto “regola/eccezione” che, non solo non lascia irrisolti molti problemi, ma crea nuove potenziali situazioni di conflitto inter-ordinamentale, rischiando in questo modo che venga compromessa l’area di operatività della riforma a scapito degli enti canonici.
Sarà d’obbligo dunque un confronto con la nuova normativa volto a cercare di individuare le possibili aree di conflitto al fine di risolvere quei problemi giuridico/applicativi che potrebbero costituire un grave ostacolo per gli enti canonici di poter usufruire delle agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore.
Ma ciò a cui non si può e non si deve transigere è partire dal presupposto che una tale operazione debba avvenire ad ogni costo. Diversamente si dovrà intervenire solo nel rispetto delle caratteristiche e della peculiarità di questi enti. Il tentativo infatti, o ancor peggio l’obiettivo di avvantaggiarsi degli incentivi fiscali offerti dalla riforma del settore del no-profit non deve realizzarsi a scapito della profonda identità degli enti della Chiesa con il rischio che vadano sempre più incontro alla perdita del proprio carisma originario che li ha da sempre caratterizzati e contraddistinti e che è il vero vantaggio per tutta la comunità.
Purtroppo il legislatore statale di questa riforma non sembra aver tenuto in adeguata considerazione la specificità dell’ordinamento canonico in materia di enti e neppure le eccezioni disciplinate dalla normativa non risultano essere sufficienti in questo senso stante la criticità dell’applicabilità di alcune norme che costituiscono i punti cardine della riforma. Eppure sembrano evidenti le ragioni per cui il legislatore italiano avrebbe dovuto venire incontro alle “specificità” degli enti canonici. Innanzitutto infatti non si può non considerare la grande rilevanza del volontariato di matrice cattolica nel settore del no-profit, ma anche è opportuno evidenziare la potenziale lesione delle garanzie riservate dall’art. 20 della Costituzione che vieta in maniera esplicita la posizione di norme speciali più gravose dettate dal carattere ecclesiastico o dal fine di religione e di culto di un ente.
Ma a queste considerazioni purtroppo non è stato dato il giusto peso e allora forse per queste realtà la decisione finale non potrà prescindere dalle risposte che ciascun ente canonico potrà dare a queste due domande: “chi sono?” e “chi voglio essere?” e probabilmente solo se la risposta sarà la stessa per entrambe si sarà in grado di decidere sulla convenienza o meno di sfruttare questa riforma.
Avv. Maria Cristina Giustacchini
Dottore in diritto canonico