VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO DELL’ENTE RELIGIOSO NELLE ATTUALI FORME DI GESTIONE: LE FONDAZIONI

Anna Rue
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Prima di entrare nello specifico del tema delle Fondazioni quale eventuale forma di gestione delle opere dell’ente religioso, la cui disciplina verrà sommariamente affrontata sia con riferimento alla normativa canonica che civile, si è ritenuto opportuno fare una breve premessa sulla situazione che oggi gli Istituti Religiosi si trovano ad affrontare, cosicchè il presente articolo non si limiti ad offrire un excursus teorico della disciplina in esame, quanto piuttosto possa essere anche uno stimolo ad interrogarsi su quale sia il reale motivo che spinge oggi queste realtà a ricercare modelli alternativi per la gestione delle loro opere e soprattutto se l’obiettivo è quello di raggiungere la semplice “sopravvivenza” dell’ente o la riaffermazione dell’identità che lo ha sempre contraddistinto.  Questo perché probabilmente, solo rispondendo sinceramente a questa domanda si potrà pensare di aver individuato la strada migliore per la realizzazione della propria missione. Occorrerà infatti sempre aver presente che far operare una realtà ecclesiale con una configurazione giuridica o un’altra, canonica o civile che sia, non è indifferente poiché, se tale forma non risultasse adeguata verrebbe certamente compromessa l’identità stessa di quella realtà ed il senso della sua presenza e del suo operare. Potrebbe dunque accadere che l’ente religioso riuscirebbe a “salvarsi”, a sopravvivere, ma lo farebbe perdendo la propria identità e allora sarebbe comunque “morto” per la realtà ecclesiale. Per molti oggi l’ente religioso, legato al ricordo della “gloria passata” che lo ha visto protagonista in diversi ambiti della realtà sociale con la direzione di scuole, ospedali, case di accoglienza …

Prima di entrare nello specifico del tema delle Fondazioni quale eventuale forma di gestione delle opere dell’ente religioso, la cui disciplina verrà sommariamente affrontata sia con riferimento alla normativa canonica che civile, si è ritenuto opportuno fare una breve premessa sulla situazione che oggi gli Istituti Religiosi si trovano ad affrontare, cosicchè il presente articolo non si limiti ad offrire un excursus teorico della disciplina in esame, quanto piuttosto possa essere anche uno stimolo ad interrogarsi su quale sia il reale motivo che spinge oggi queste realtà a ricercare modelli alternativi per la gestione delle loro opere e soprattutto se l’obiettivo è quello di raggiungere la semplice “sopravvivenza” dell’ente o la riaffermazione dell’identità che lo ha sempre contraddistinto.  Questo perché probabilmente, solo rispondendo sinceramente a questa domanda si potrà pensare di aver individuato la strada migliore per la realizzazione della propria missione. Occorrerà infatti sempre aver presente che far operare una realtà ecclesiale con una configurazione giuridica o un’altra, canonica o civile che sia, non è indifferente poiché, se tale forma non risultasse adeguata verrebbe certamente compromessa l’identità stessa di quella realtà ed il senso della sua presenza e del suo operare. Potrebbe dunque accadere che l’ente religioso riuscirebbe a “salvarsi”, a sopravvivere, ma lo farebbe perdendo la propria identità e allora sarebbe comunque “morto” per la realtà ecclesiale.

Per molti oggi l’ente religioso, legato al ricordo della “gloria passata” che lo ha visto protagonista in diversi ambiti della realtà sociale con la direzione di scuole, ospedali, case di accoglienza ecc., non farebbe altro che rimpiangere tutto questo, limitandosi a ripeterne gli schemi senza rendersi conto che il quadro di riferimento e le prospettive sono nel frattempo cambiate.

In realtà esso si trova a fare i conti, ad intra e ad extra, con una realtà che difficilmente risponde alle sue aspettative e che, al contrario, lo provoca con i suoi quesiti e le sue interpellanze.

A fronte di una più o meno serena accettazione della presenza degli enti religiosi in porzioni significative del “potere sociale”, queste realtà subiscono sempre più gli esiti di una crescente secolarizzazione e si trovano impossibilitati, per la maggior parte dei casi, a continuare a prestare quei servizi nei quali invece sono stati precursori. L’ente religioso oggi è chiamato più che mai a interrogare la società ed il territorio in cui si trova, ad operare per scoprire che quei valori quali la comunione, dialogo e comunicazione anche con chi è diverso e molto spesso lontano nonchè la gratuità del servizio (valori purtroppo sempre più spesso esiliati dalle realtà sociali), sono le sfide da cui far ripartire la qualità della testimonianza e l’attualità della propria missione. In un mondo dove è molto forte la competizione per arrivare al potere e dove la gratuità del servizio è stata estromessa dall’egoismo, essi sono chiamati ad essere testimoni di relazioni solidali, gratuite e servizievoli. E dunque se l’ente religioso vuole davvero tornare ad essere protagonista deve essere capace di intuire i nuovi bisogni ed inventare nuove forme di aggregazione proprio su quei valori che oggi sono sempre più necessari per la salvezza dell’intera società. Diversamente rischierà di autoescludersi arrestandosi su progetti limitati a misura della fragilità delle sue risorse umane, economiche e di gestione. Sarà dunque necessario ricominciare a pronunciare parole di speranza, in questo mondo in continua trasformazione, perché solo così potrà farne parte in maniera integrale: lo ha fatto altre volte in passato, e deve continuare a farlo. E certamente dovrà farlo ripartendo dal proprio carisma che non si esaurisce nelle opere, ma ne è l’anima, che sempre e con prontezza si rinnova nelle opere pur rimanendo fedele a se stesso.

Per l’ente religioso è dunque doveroso prendere coscienza che è chiamato a rendere ragione della qualità delle proprie opere e delle scelte che esse rappresentano, delle motivazioni che le sorreggono. Occorre anzitutto avere la coscienza d’essere chiamati a diventare alternativi alla cultura dominante, che è cultura di morte e di sopraffazione, con la testimonianza gioiosa di essere portatori di speranza. In un mondo tutto mercificato, non è poco saper essere testimoni del valore della dignità della persona umana. E le sorti future dell’ente religioso dipenderanno esattamente dalla sua intrinseca capacità di mettere a fuoco queste intuizioni, traducendole in impegno concreto.

Certamente non si può più continuare a rimandare, è senza dubbio arrivato il momento di agire e affrontare le non poche difficoltà che incombono impellenti su tutti i settori della vita degli Istituti Religiosi. Nell’ambito della gestione delle opere, tante sono le proposte di nuovi modelli che negli ultimi anni sono state avanzate e certamente alcune sono da preferire ad altre facendo sempre riferimento al singolo caso concreto, tuttavia, a qualsiasi modello si deciderà di ricorrere, non si potranno trascurare le sommarie premesse e riflessioni sin qui riportate.

Chiaro è che i problemi da affrontare non sono di semplice soluzione e probabilmente le decisioni che l’ente religioso dovrà prendere non saranno indolori, ma una cosa è certa: sono necessarie! Senza dunque prescindere da una presa di coscienza concreta di ciò che ciascun Istituto oggi è e quali sono le risorse di cui può disporre, si cercherà poi di individuare una valida e soprattutto realizzabile soluzione che mai e poi mai si discosti dalla propria identità, dalla propria missione. Quello che varierà potrà dunque essere lo strumento attraverso il quale operare, ma senza mai scendere a compromessi con quelle logiche dell’economia moderna che potrebbero compromettere la propria identità ecclesiale inficiando negativamente l’immagine della Chiesa stessa.

Un possibile modello di gestione a cui fare riferimento ed a prendere in considerazione per la valorizzazione e tutela del patrimonio dell’Istituto religioso, è la fondazione. Questa può essere sia civile che canonica. Chiaro che quest’ultima, essendo delineata all’interno dello stesso ordinamento della Chiesa potrebbe essere meno rischiosa se non altro perché in questo modo rimarrebbe il controllo da parte dell’autorità ecclesiastica. Il modello civile invece traendo origine dall’ordinamento statale, è sottoposto all’autorità ed alla responsabilità della legge civile; tuttavia questa scelta potrebbe comunque essere valida se fatta in comunione con l’autorità ecclesiastica competente, adattando gli Statuti al fine di garantire il più possibile le esigenze della norma canonica. In questo modo infatti, si applicherebbe certamente la legge civile, ma sempre e comunque nello spirito di quella canonica. Per entrambi comunque le scelte andranno ben studiate e ponderate in base all’identità del singolo Istituto Religioso.

La scelta di ricorrere al modello della fondazione è determinata per lo più dal fatto che molte opere per poter funzionare efficacemente esigono personale altamente qualificato, ma anche ingenti capitali, dei quali sempre più spesso gli Istituti non possono farsi carico. Si decide così di scorporare queste opere dal patrimonio dell’Istituto rendendole giuridicamente autonome attraverso appunto la “creazione” di una fondazione o civile o canonica.

Il Dicastero degli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica è generalmente favorevole a concedere personalità giuridica pubblica alla fondazione così eretta (dunque canonica) in considerazione soprattutto del fatto che in questo modo i beni del nuovo ente resterebbero ecclesiastici. Ci sono stati anche casi in cui sono state erette fondazioni dal suddetto Dicastero da parte di una pluralità di Istituti Religiosi omogenei tra loro rispetto al carisma, che hanno unito le forze e le risorse per costituire un’unica fondazione. Anche questa soluzione può essere positiva ma è più “delicata” essendo assolutamente necessario che esista una reale omogeneità tra i diversi Istituti.

La normativa canonica disciplina al Can. 1303 CIC due tipi di fondazioni: autonome e non autonome. Le prime sono soggetti giuridici autonomi la cui erezione avviene da parte dell’autorità ecclesiastica. Quelle non autonome invece sono insieme di beni temporali ma non vengono costituite in persona giuridica con decreto dell’autorità ecclesiastica competente. Queste infatti nascono quando la persona giuridica pubblica preesistente accetta i beni che le sono stati devoluti.

In questa sede, dovendo cercare di individuare, tra le varie esistenti, una forma di gestione che possa tutelare e gestire il patrimonio dell’Istituto Religioso, si prenderà in considerazione solamente la disciplina delle Pie Fondazioni autonome che si ritiene essere quella più appropriata al caso de quo.

Per il Codice di diritto canonico, come disposto al Can. 1303 n.1, vanno sotto il nome di Pie Fondazioni “le Pie Fondazioni autonome, cioè la massa di beni destinati ai fini di cui nel can. 114, §2[1], ed eretti in persona giuridica dall’autorità ecclesiastica competente”. In questo caso dunque una massa di beni viene destinata ad un fine di pietà per volontà del disponente, il quale decide che quei beni vadano a costituire un ente autonomo eretto in persona giuridica (pubblica o privata).

Le pie fondazioni costituiscono una categoria particolarmente importante di pie volontà; sono cause pie formate da beni economici mobili o immobili aventi un determinato reddito finalizzato ad uno scopo ecclesiale. Si tratta dunque di universitas rerum eretta dalla competente autorità in persona giuridica pubblica o privata. Questa distinzione è rilevante per i beni dell’ente eretto e rispetto alla loro disciplina. Mentre infatti quelli della pia fondazione pubblica sono beni ecclesiastici e dunque disciplinati dal codice di diritto canonico e dagli statuti dell’ente, quelli della pia fondazione privata sono semplicemente beni ecclesiali, retti dagli statuti.

La costituzione di queste fondazioni avviene tramite un decreto della competente autorità ecclesiastica, previa approvazione degli statuti. Il fine perseguito deve essere necessariamente quello di cui al can. 114, §2 CIC e richiede la presenza di mezzi sufficienti per conseguirlo.

Per loro natura queste fondazioni sono perpetue dal momento che non è fissato alcun termine per la loro estinzione. Naturalmente nulla esclude che la pia fondazione possa essere estinta; in questo caso, non prevedendo nulla in merito il can. 1303 CIC, si farà riferimento al can. 120 CIC[2] sulle persone giuridiche.

In caso di estinzioni i beni della pia fondazione autonoma sia pubblica che privata, seguiranno quanto disposto negli statuti. Se gli statuti della fondazione pubblica nulla dovessero prevedere a riguardo, i beni della stessa andranno alla persona giuridica pubblica immediatamente superiore, fatta comunque salva la volontà del fondatore (Istituto Religioso).

In Italia le fondazioni autonome erette in persona giuridica pubblica dall’autorità ecclesiastica competente possono essere civilmente riconosciute come enti ecclesiastici ai sensi dell’art. 12 della legge n. 222/1985. In questo modo l’ente ecclesiastico potrà muoversi con piena autonomia patrimoniale all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, senza che possano essere opposte alla sua operatività limitazioni di alcuna sorta, se non quelle rivenienti dal rispetto della normativa canonica che lo ha istituito e lo regolamenta, soprattutto con riferimento ai controlli canonici per gli atti di straordinaria amministrazione.

In alcuni casi invece si potrebbe decidere di ricorrere direttamente alla costituzione di un ente civile. Le fondazioni per la normativa italiana nascono con lo scopo di sostenere attività sociali, religiose, educative e, più in generale, volte al benessere di una comunità.

In Italia le fondazioni hanno subito notevoli sviluppi negli ultimi decenni. Solo all’inizio del XIX secolo si è cominciato a distinguerle dalle associazioni identificando queste ultime come universitas personarum, ossia come un gruppo di persone unite per il conseguimento di uno scopo, mentre la fondazione come universitas bonorum, ossia come un insieme di beni destinato al perseguimento di uno scopo. Secondo infatti la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, la differenza tra i due tipi di enti risiede nel fatto che la legge conferisce la personalità giuridica, nel caso delle associazioni ad un complesso di persone, nel caso delle fondazioni ad un complesso di beni destinati ad uno scopo.

Nelle fondazioni dunque assume una posizione preminente il complesso di beni messi a disposizione dal fondatore. Le fondazioni sono disciplinate nel titolo II (delle persone giuridiche) del primo Libro del Codice Civile, al Capo II. Nella regolamentazione del codice l’istituto è stato sottoposto a molteplici limiti: in tema di riconoscimento, in tema di amministrazione (art. 25 c.c.), in tema di trasformazione (art. 28 c.c.) e in tema di scopi che la fondazione deve necessariamente perseguire.

Nell’ottica del legislatore, infatti, la fondazione deve perseguire finalità utili alla società, scopi di pubblica utilità, escludendo in questo modo la possibilità o, eventualità, che gli scopi dell’organizzazione possano andare ad esclusivo vantaggio del fondatore. Ci si trova dunque di fronte ad una persona giuridica appositamente creata per perseguire determinati scopi per mezzo di beni vincolati a tal fine. Il vincolo di destinazione trova la sua fonte in un atto di autonomia privata che è l’atto di fondazione; è proprio in questo infatti, che vengono indicati i fini nonchè gli scopi che la fondazione si propone ed in vista dei quali i beni dovranno essere utilizzati. Evidente quindi, che, nell’idea del legislatore, la fondazione deve e può esistere finchè l’interesse perseguito non diventi socialmente insignificante. Lo scopo inoltre, non deve essere di lucro. Ciò significa che l’ente può e deve ricavare degli utili dal proprio patrimonio e dalle attività connesse, ma deve spendere quanto ricavato nel raggiungimento dei propri scopi, senza alcun profitto per i terzi.

I settori di pubblica utilità verso i quali le fondazioni possono indirizzare le loro attività sono la ricerca scientifica, l’istruzione, l’arte, la conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, sanità e assistenza alle categorie sociali più deboli.

La fondazione nasce dall’atto di fondazione, che è un atto di autonomia privata la cui natura è quella di negozio giuridico unilaterale. Questo, si distingue dal punto di vista documentale, in un atto costitutivo in cui si manifesta la volontà del fondatore di dar vita all’ente, e in uno statuto, in cui si determinano l’organizzazione e le modalità di realizzazione dello scopo. Il negozio di fondazione può essere redatto per atto tra vivi o per testamento.

Nel primo caso l’atto costitutivo la fondazione sarà un atto formale, che dovrà rivestire la forma dell’atto pubblico notarile. In mancanza di atto pubblico l’atto di fondazione è nullo.

A seconda delle modalità con cui vengono gestite le attività istituzionali, si possono distinguere due diverse tipologie di fondazioni: le fondazioni operative e quelle di erogazione.

Nel primo tipo (quelle “operative”), rientrano tutte quelle fondazioni che gestiscono in proprio un’attività (case di cura, scuole, biblioteche ecc.) e rappresentano la forma di ente no-profit più diffuso in Italia.

L’ente religioso, in virtù del proprio carisma e della propria missione atta a perseguire un interesse altruistico, potrebbe senz’altro considerare quest’istituto quale strumento utile a garantire allo stesso la possibilità di proseguire nel proprio operato nel caso in cui , da solo, non potesse più utilizzare un determinato complesso di beni per carenze di forze. In questo caso infatti, l’ente potrebbe destinare quegli stessi beni al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità, a vantaggio magari di chi ne ha più bisogno, dando vita ad una fondazione così detta “operativa”, dove, il fondatore (Istituto Religioso) potrà comunque determinare tutte le norme di funzionamento dell’organizzazione stessa. L’iniziativa sarebbe propria dell’ente in difficoltà, il quale però non concorrerà all’amministrazione dei beni di cui si è spogliato per destinarli al “nuovo” ente, ma saranno gli amministratori incaricati ad eseguire l’atto di fondazione.

Così descritta la fondazione non è altro che un’organizzazione collettiva formata dagli amministratori, istituita da un fondatore che ha devoluto dei beni e li ha vincolati al perseguimento di uno scopo di natura morale. Non sarà però il fondatore che opererà per il raggiungimento dello scopo, essendo questo compito proprio degli amministratori che lo faranno con i mezzi di cui la fondazione è stata dotata. Dunque come già accennato, fondamentale in questo caso è la scrupolosa redazione di uno Statuto che regolamenti il “nuovo” ente costituito e che lo mantenga strettamente collegato all’Istituto Religioso “fondatore” e ne garantisca la propria “ecclesialità” dal momento che si tratta di un ente civile e non canonico. Pertanto sarà anzitutto necessario che venga riconosciuto il potere da parte dell’Istituto fondatore di nominare i soggetti amministratori che eserciteranno i cosiddetti “poteri riservati” ovvero la possibilità di votare modifiche in merito alla missione della Fondazione, alla vigilanza sul suo operato (che dovrà attuarsi con fedeltà al magistero della Chiesa), all’ approvazione di alienazioni a norma dei Cann. 1291-1295 CIC, nonché le norme sulla dissoluzione o soppressione.

Altro tipo di fondazione disciplinata dal diritto civile è quella di “erogazione” che raggiunge lo scopo indirettamente, erogando sussidi e contributi a dei soggetti terzi. Questi ultimi, a loro volta, intervengono con la propria struttura per offrire beni/servizi alla collettività. In questo caso ad esempio, l’ente religioso sarebbe l’eventuale beneficiario della fondazione che verrà fondata da altri soggetti. In questo modo il patrimonio della fondazione, non sarà quello dell’ente religioso, ma quello versato dai soggetti fondatori e l’ente religioso sarà chiamato ad intervenire offrendo con la propria struttura beni e servizi alla collettività. Quest’ultima ipotesi pertanto, potrà essere presa in considerazione nel caso in cui il problema dell’Istituto religioso, non sia quello di non poter più avere le forze e gli strumenti per gestire un patrimonio ma, al contrario, nel caso in cui non avesse più la capacità economica per poter portare avanti la propria opera.

In questo caso, infatti, grazie ai sussidi ed ai contributi derivanti dalla fondazione (fondata da terzi soggetti), potrà continuare con la propria struttura ad offrire beni e servizi alla collettività.

Tuttavia si ritiene questa ipotesi essere la più delicata non potendo infatti l’Istituto intervenire sulla costituzione della Fondazione che avverrà, come detto, ad opera di soggetti terzi. Sarà pertanto necessario valutarla scrupolosamente assumendo anche precise informazioni relative alla fondazione “erogatrice”.

La fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o di scarsa utilità. Il potere di estinzione spetta in via esclusiva alla pubblica autorità. Il provvedimento di estinzione dell’autorità governativa, su istanza di un interessato d’ufficio, ha natura costitutiva dell’estinzione. Successivamente ad esso, gli organi della fondazione non possono compiere atti o attività diverse da quelle necessarie alla liquidazione. Terminata la fase della liquidazione, i beni devono essere devoluti in conformità dell’atto costitutivo e dello statuto. In mancanza di espresse disposizioni l’autorità tutoria attribuirà i beni ad altri enti con fini analoghi.

Secondo la dottrina dominante, il fondatore ha piena libertà nel disciplinare la devoluzione dei beni e l’unico limite alla sua autonomia consiste nell’impossibilità di inserire nell’atto di fondazione una “clausola di riversione”, in base alla quale i beni, in seguito all’estinzione dell’ente, possono ritornare nel patrimonio del fondatore.

Questo sommario excursus sulla disciplina delle fondazioni sia canoniche che civili vuole essere un punto di partenza su cui cominciare a riflettere. Ma l’auspicio è che l’azione di discernimento che molti Istituti Religiosi affronteranno non prescinderà mai da un impegno concreto degli stessi ad essere promotori di speranza in questo mondo in continua trasformazione dove l’ente è chiamato a rendere ragione della qualità delle proprie opere e della loro capacità d’urto, delle scelte che esse rappresentano, delle motivazioni che le sorreggono. E questa consapevolezza lo dovrà accompagnare proprio nel momento in cui si troverà a scegliere quale modello adottare attraverso anche un’azione di discernimento sulle leggi sia canoniche che civili.

Sarà pertanto opportuno individuare persone alle quali poter fare riferimento nel compimento di queste decisioni, professionalmente formate sia nella legge della Chiesa che in quella civile, sensibili ai principi morali di onestà e rispettose del significato che i beni temporali e le opere assumono nella Chiesa. Questa opera comune potrebbe infatti essere una buona garanzia per la riuscita di una nuova forma di gestione delle proprie opere.

Avv. Maria Cristina Giustacchini

Dottore in diritto canonico

  1. Can. 114, §2: “Come fini, di cui nel §1, s’intendono quelli attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale”.
  2. Can. 120 – §1. La persona giuridica per sua natura è perpetua; si estingue tuttavia se viene legittimamente soppressa dalla competente autorità o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni; la persona giuridica privata si estingue inoltre, se l’associazione stessa si discioglie a norma degli statuti, oppure se, a giudizio dell’autorità competente, la stessa fondazione ha cessato di esistere a norma degli statuti.

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