L’ECONOMO: UNA MISSIONE EVANGELICA

Anna Rue
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Fino a qualche tempo fa’ le questioni economiche sembravano essere “estranee” alla vita religiosa, ma negli ultimi tempi si è assistito ad un grande cambiamento che ha portato ad attribuire all’economia un giusto posto. E’ dunque arrivato il momento di dare maggiore spazio e priorità alla professionalità, alla trasparenza ed alla chiarezza quali aspetti sempre più indispensabili per una “buona” economia. Ma un’amministrazione corretta dei beni di un Istituto Religioso e dunque dei beni della Chiesa è anche un’esigenza di testimonianza evangelica. È infatti necessario ed imprescindibile che la gestione di quei beni ed il loro utilizzo siano coerenti con la missione stessa dell’Istituto al quale detti beni appartengono. Inoltre è importante che l’economo, quale soggetto incaricato della gestione dei beni appartenenti all’ente, nell’espletamento delle proprie funzioni, non dimentichi che adempie il proprio compito in nome della Chiesa e a norma del diritto (Can. 1282 CIC). In questo senso dunque l’amministrazione dei beni deve essere considerata quale necessità per l’intera Chiesa e non solo di coloro i quali erroneamente pensano di essere proprietari “privati” dei beni che si trovano ad amministrare. Pertanto nello svolgimento del compito amministrativo che gli è affidato l’economo deve avere una visione carismatica dell’Istituto perché la sua attività non è espletata all’interno di un’impresa, ma di una missione evangelica, ed è questa che deve guidare le sue decisioni amministrative sempre a favore della missione dell’Istituto stesso. “La fedeltà al carisma fondazionale e al conseguente patrimonio spirituale di ciascuno Istituto” è dunque, insieme alle esigenze evangeliche, il …

Fino a qualche tempo fa’ le questioni economiche sembravano essere “estranee” alla vita religiosa, ma negli ultimi tempi si è assistito ad un grande cambiamento che ha portato ad attribuire all’economia un giusto posto. E’ dunque arrivato il momento di dare maggiore spazio e priorità alla professionalità, alla trasparenza ed alla chiarezza quali aspetti sempre più indispensabili per una “buona” economia. Ma un’amministrazione corretta dei beni di un Istituto Religioso e dunque dei beni della Chiesa è anche un’esigenza di testimonianza evangelica. È infatti necessario ed imprescindibile che la gestione di quei beni ed il loro utilizzo siano coerenti con la missione stessa dell’Istituto al quale detti beni appartengono. Inoltre è importante che l’economo, quale soggetto incaricato della gestione dei beni appartenenti all’ente, nell’espletamento delle proprie funzioni, non dimentichi che adempie il proprio compito in nome della Chiesa e a norma del diritto (Can. 1282 CIC). In questo senso dunque l’amministrazione dei beni deve essere considerata quale necessità per l’intera Chiesa e non solo di coloro i quali erroneamente pensano di essere proprietari “privati” dei beni che si trovano ad amministrare. Pertanto nello svolgimento del compito amministrativo che gli è affidato l’economo deve avere una visione carismatica dell’Istituto perché la sua attività non è espletata all’interno di un’impresa, ma di una missione evangelica, ed è questa che deve guidare le sue decisioni amministrative sempre a favore della missione dell’Istituto stesso. “La fedeltà al carisma fondazionale e al conseguente patrimonio spirituale di ciascuno Istituto” è dunque, insieme alle esigenze evangeliche, il primo criterio di valutazione delle decisioni e degli interventi che si compiono a qualsiasi livello, in quanto “la natura del carisma dirige le energie, sostiene la fedeltà ed orienta il lavoro apostolico di tutti verso l’unica missione”[1].

La figura dell’economo degli Istituti Religiosi, viene disciplinata dal Codice di Diritto Canonico nella parte relativa ai beni temporali e loro amministrazione. Questa “collocazione” ci fa subito comprendere quella che possiamo considerare l’area “di azione” di questo soggetto. Diversi sono i motivi che giustificano la necessità di questo ufficio e dimostrano l’importanza dello statuto degli economi. Un aspetto della dignità dell’ufficio deriva dalla materia che regola e che l’economo ha tra le mani: i beni ecclesiastici; beni giustificati da finalità delicate e soprannaturali. Altro aspetto della dignità deriva senza dubbio dalla sua vicinanza ai Superiori, dai quali dipende direttamente l’amministrazione dei beni; attività quest’ultima molto delicata e che pertanto necessita che venga affidata a soggetti affidabili sia sotto il profilo religioso che tecnico.

Il codice non specifica l’obbligo di affidare l’ufficio di economo ad un religioso, tuttavia è evidente che, se l’economo deve agire sotto la responsabilità del Superiore e se l’economia è intimamente congiunta con la spiritualità e la missione dell’Istituto va da sé che può amministrare i beni dell’istituto solo un soggetto che ne sia membro. Non per nulla il diritto proprio della generalità degli istituti ha interpretato così la legislazione canonica. È vero che ci sono stati casi in cui alcuni istituti sono ricorsi ad un economo laico esterno e probabilmente ciò è accaduto poiché si è incorsi nell’errore di pensare che l’economia sia una questione prevalentemente, se non esclusivamente tecnica. Diversamente, come negli ultimi anni è stato più volte ribadito, non si può e non si deve scindere l’economia dalla vita religiosa; è fondamentale infatti che le scelte economiche avvengano in servizio alla missione. E solo chi vive nell’istituto, chi ne fa parte, conosce veramente il senso di quella missione dalla quale sa di non poter prescindere. Evidente pertanto da una parte la necessità di una importante formazione in economia e giustizia sociale per i religiosi che andranno a ricoprire l’ufficio di economo e dall’altra la disponibilità a farsi “aiutare” da consulenti esperti che siano anch’essi in grado di coniugare insieme le esigenze delle leggi e quelle evangeliche.

La disciplina canonica dell’ufficio di economo deriva sia dal Codice di Diritto Canonico[2] che dal diritto proprio. Il primo in particolare ne dispone l’obbligatorietà ed indica il compito principale che il legislatore canonico ha affidato all’economo per una corretta amministrazione dei beni. Il §2 del Can. 636 infatti cosí dispone: “Nel tempo e nel modo stabiliti dal diritto proprio gli economi e gli altri amministratori presentino all’autorità competente il rendiconto dell’amministrazione da loro condotta”. Per rendiconto si fa riferimento a tutti i beni amministrati e a tutti gli atti possibili ordinari e straordinari con il dovere di aver sempre osservato il diritto universale, quello proprio, quello civile a riguardo nonché le disposizioni del Superiore. Durante il procedimento di rendiconto non devono esserci lacune o errori ma chiarezza e manifesta lealtà. Se l’autorità competente disapprova il rendiconto, il diritto proprio può applicare i provvedimenti che sembrano più opportuni, altrimenti può farlo il Superiore stesso che riceve il documento. Può considerarsi quale rimedio, quello della rielaborazione riveduta e corretta, quando i motivi di disapprovazione sono stati meramente tecnici e di poco conto; o si può arrivare alla destituzione dall’ufficio, quando gli errori siano stati sufficientemente gravi e pericolosi. Evidente dunque l’importanza di un’attenta attività dell’economo che da una parte si potrebbe trovare costretto ad entrare nel meccanismo delle leggi dell’economia moderna, e dovrà cercare di farlo con la semplicità e la prudenza proprie del discepolo del Signore. Dall’altra dovrà sempre essere consapevole che potrebbe correre il rischio di “perdere” la propria identità di “uomo di Chiesa” per trasformarsi in cattivo amministratore privo di punti di riferimento, cominciando ad agire difformemente da quello che è il precetto evangelico e la giustizia, inficiando così negativamente l’immagine della Chiesa. È pertanto necessaria una gestione attenta ed “illuminata” dei beni della Chiesa, rivestita di un carattere evangelico. Solo in questo modo la gestione di questi beni avverrà alla luce della missione di evangelizzazione propria della Chiesa. È importante dunque che chi amministra non dimentichi mai quelli che sono i fini dei beni ecclesiastici che deve sempre considerare come le linee guida per una loro corretta gestione e che comportano l’irrinunciabile salvaguardia dell’identità cristiana e cattolica, come presupposto della tutela dello stesso patrimonio.

Nell’espletamento delle sue azioni l’economo gode comunque di un margine di libertà e di iniziativa personale, come potrà essere indicato dal diritto proprio di ciascun Istituto e può anche contare sull’aiuto prezioso di un Consiglio economico. Oltre alla gestione dei beni, l’economo svolge attività di controllo, aiuto o consiglio, informazione e formazione. A norma del Can. 638, § 2 CIC, può compiere validamente, nei limiti del suo incarico, tutti gli atti di amministrazione ordinaria. La direzione che il Superiore deve necessariamente mantenere nei suoi confronti deve essere efficace e costante in considerazione del fatto che i beni sono di tutti. L’economo non si trova anche soggetto alla direzione del consiglio, se non attraverso la figura del Superiore e nella misura in cui il diritto universale, o quello proprio, sottomettano determinati assunti economici al voto deliberativo o consultivo del consiglio stesso. È comunque responsabile dinanzi al Consiglio generale e alla legge che regola la gestione dei beni dell’Istituto. Deve pertanto assumersi la responsabilità di una contabilità fedele. Una contabilità quindi che rispecchi esattamente tutto l’attivo e il passivo dell’istituzione, in cui tutte le transazioni finanziarie devono essere correttamente registrate. Nell’espletamento del suo incarico disporrà di tempi e di modi suggeriti dal Superiore generale proprio perché l’amministrazione fa parte del carisma, dell’apostolato e della spiritualità dell’istituto di cui, appunto, in modo del tutto particolare, i Superiori hanno la primaria responsabilità. È importante dunque che non agisca “in solitudine” ma come “membro di una squadra” sia con il Consiglio generale, con il comitato economico dell’Istituto, con gli esperti e consulenti. Il ruolo del religioso economo nell’Istituto e nelle singole comunità è dunque decisivo per il buon funzionamento del dinamismo che lega economia, vita religiosa e missione. Di tale dinamismo globale egli ne diviene promotore e garante. Non può infatti limitarsi a svolgere un disincarnato servizio tecnico-amministrativo e neppure può prescindere giustificandosi che si occupa dei soli aspetti religiosi; è infatti impossibile scindere la povertà dall’economia, la comunione fraterna dai rapporti amministrativi. Molta parte della fedeltà alla vita religiosa passa per una buona gestione economica, specialmente in una Congregazione di vita attiva, che gestisce opere spesso complesse. Molte aspirazioni ad una maggiore autenticità di vita religiosa vivono o muoiono a seconda della qualità dell’amministrazione. L’economia è dunque un argomento intimamente connesso con una “sana” ristrutturazione di un istituto e per intraprendere un processo di cambiamento è necessario prestare particolare attenzione all’uso evangelico dei beni, come a diversi aspetti dell’amministrazione e gestione.

Avv. Maria Cristina Giustacchini

Dottore in Diritto Canonico

  1. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica, Vita Consacrata (25 marzo 1996), 36.
  2. Can. 636“§1 – “In ogni istituto, e parimenti in ogni provincia retta da un Superiore maggiore, ci sia l’economo costituito a norma del diritto proprio e distinto dal Superiore maggiore, per amministrare i beni sotto la direzione del rispettivo Superiore. Anche nelle comunità locali si costituisca, per quanto è possibile, un economo distinto dal Superiore”.

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