RESPONSABILITA’ DI TUTTI I MEMBRI DELL’ISTITUTO RELIGIOSO NELL’AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Anna Rue
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La responsabilità negli obblighi assunti dalle persone fisiche o giuridiche è conseguente alla loro capacità di possedere. Pertanto “Se una persona giuridica ha contratto debiti ed oneri, anche con la licenza dei Superiori, è tenuta a risponderne in proprio” (Can. 639 §1 CIC). Ciò che viene applicato è dunque il principio in base al quale, dei debiti e delle obbligazioni risponde chi li ha contratti. Ciò naturalmente è valido anche per le persone fisiche e, dunque, per i singoli religiosi. Il codice di diritto canonico determina così la responsabilità dei membri dell’Istituto impegnati nei vari livelli dell’amministrazione (Superiori, economi o altri amministratori), ma anche dei semplici membri dell’istituto, nonché dell’ente stesso (persona giuridica). La norma di riferimento è il Can. 639 CIC che analizza e disciplina le diverse ipotesi partendo dalla responsabilità che ricade nella persona giuridica (ente), a prescindere dal soggetto che la rappresenta e che agisce in nome e per conto della stessa. Nel § 1 infatti si prende in considerazione l’ipotesi in cui l’ente (Istituto Religioso, Regione, Provincia) ha contratto debiti e oneri e viene disposto che, anche se ciò è avvenuto con la licenza del Superiore, la stessa persona giuridica è tenuta a risponderne in proprio. È di fondamentale importanza infatti sottolineare che il permesso (licenza) ottenuto dall’autorità competente per diritto, non trasferisce in capo a quest’ultima l’obbligo assunto attraverso una determinata operazione economica. L’autorizzazione infatti è necessaria ai fini della validità e della liceità dell’operazione stessa, ma non comporta alcuna garanzia in senso giuridico. Si …

La responsabilità negli obblighi assunti dalle persone fisiche o giuridiche è conseguente alla loro capacità di possedere. Pertanto “Se una persona giuridica ha contratto debiti ed oneri, anche con la licenza dei Superiori, è tenuta a risponderne in proprio” (Can. 639 §1 CIC). Ciò che viene applicato è dunque il principio in base al quale, dei debiti e delle obbligazioni risponde chi li ha contratti. Ciò naturalmente è valido anche per le persone fisiche e, dunque, per i singoli religiosi.

Il codice di diritto canonico determina così la responsabilità dei membri dell’Istituto impegnati nei vari livelli dell’amministrazione (Superiori, economi o altri amministratori), ma anche dei semplici membri dell’istituto, nonché dell’ente stesso (persona giuridica).

La norma di riferimento è il Can. 639 CIC che analizza e disciplina le diverse ipotesi partendo dalla responsabilità che ricade nella persona giuridica (ente), a prescindere dal soggetto che la rappresenta e che agisce in nome e per conto della stessa. Nel § 1 infatti si prende in considerazione l’ipotesi in cui l’ente (Istituto Religioso, Regione, Provincia) ha contratto debiti e oneri e viene disposto che, anche se ciò è avvenuto con la licenza del Superiore, la stessa persona giuridica è tenuta a risponderne in proprio. È di fondamentale importanza infatti sottolineare che il permesso (licenza) ottenuto dall’autorità competente per diritto, non trasferisce in capo a quest’ultima l’obbligo assunto attraverso una determinata operazione economica. L’autorizzazione infatti è necessaria ai fini della validità e della liceità dell’operazione stessa, ma non comporta alcuna garanzia in senso giuridico. Si consiglia pertanto di richiamare espressamente questa clausola nel decreto di autorizzazione.

Altra ipotesi disciplinata al § 2 della stessa norma codiciale, riguarda il caso in cui un religioso contrae debiti ed obbligazioni sui propri beni, di cui ha conservato la disponibilità (cfr. Can. 668 CIC), con la licenza del suo Superiore. Il canone distingue due casi a seconda del fatto che il religioso abbia agito a titolo personale o come mandatario del suo Istituto su ordine del Superiore competente. Nel primo caso, quando il debito o l’obbligo viene assunto da un membro dell’Istituto e riguarda i propri beni, la responsabilità ricade sul religioso stesso che ne dovrà rispondere personalmente. Nel secondo caso diversamente, avendo agito il religioso per espresso mandato del proprio Superiore e per conto dell’ente, sarà l’Istituto stesso a doverne rispondere poichè non vengono impegnati i beni personali del religioso. È dunque opportuno che si consideri chiaramente questa ipotesi negli istituti in cui il diritto proprio prevede la possibilità per i membri dell’istituto di conservare la proprietà e l’uso dei propri beni patrimoniali.

Infine al § 3 viene disciplinata la responsabilità personale del religioso che agisce senza permesso del suo Superiore. Così recita la norma: “Se un religioso li ha contratti senza alcuna licenza del Superiore, è lui stesso, e non la persona giuridica, a doverne rispondere”. In quest’ultimo caso regolamentato dal codice dunque, è il religioso stesso che, senza alcuna licenza, contrae debiti od oneri; sarà pertanto lui stesso, e non la persona giuridica, a doverne rispondere. È dunque necessario che i Superiori vigilino severamente sull’operato dei religiosi poiché il permettere che questi ultimi agiscano liberamente potrebbe essere considerato come un implicito mandato che, se non giuridicamente ma moralmente, obbligherebbe l’Istituto.

In questa ipotesi rientrano anche quei casi in cui si è agito senza aver prima ottenuto la dovuta licenza da parte dell’autorità competente o si è agito oltrepassando i limiti del mandato. Proprio per questo è sempre opportuno specificare modalità e termini nel decreto di autorizzazione o nelle procure ad amministrare.

Ma cosa si può fare nei confronti di chi ha agito avvantaggiandosi in seguito all’operazione conclusa? La stessa norma fin qui analizzata prevede al § 4 la possibilità di poter “intentare un’azione contro colui il cui patrimonio si è in qualche misura avvantaggiato in seguito a quel contratto”. Si tratta di un’azione legale di rivendicazione e di recupero in base al criterio della rivalsa. Il legislatore ha voluto dunque applicare questo principio di giustizia in base al quale chiunque subisce un danno a motivo del mancato adempimento di un obbligo contratto da un religioso che non può farvi fronte, ha diritto di essere indennizzato da parte di chi ha eventualmente tratto vantaggio o un qualche arricchimento da quel negozio. L’azione giudiziaria può essere intrapresa sia nel foro ecclesiastico che civile.

Infine al § 5 il Can. 639 riporta una prescrizione molto importante per i Superiori; viene infatti disposto che i Superiori possono autorizzare i religiosi dipendenti a contrarre debiti solo in due condizioni. La prima quando consti con certezza che i relativi interessi possano essere coperti con le rendite ordinarie e la seconda è che lo stesso capitale possa essere restituito entro un termine non troppo lungo, con una legittima ammortizzazione. Sono queste norme dettate certamente dalla prudenza più elementare a cui tuttavia i Superiori devono attenersi con grande senso di responsabilità. Per questo è di fondamentale importanza che nel corso del Consiglio generale si affrontino in maniera approfondita le questioni che riguardano certe decisioni sulla necessità di chiedere fidi, mutui e altre operazioni simili. Sarà infatti necessario che si valuti se la proposta di ricorso al credito è adeguatamente istruita e se sono disponibili tutti i necessari elementi per una decisione consapevole. Può infatti accadere che il Superiore di un Istituto non sempre ha la piena e totale contezza della reale “capacità economica” dell’Istituto, diversamente dall’economo che, vivendo quotidianamente l’amministrazione dell’ente ha una visione spesso più reale. E sarà dunque necessario che il Superiore consideri la ragionevolezza delle previsioni su cui verranno fondate le prospettive delle entrate finalizzate al ripianamento, anche in relazione all’ammontare dell’eventuale preesistete debito.

Con riferimento al ricorso al credito, si è espressa anche la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica che negli Orientamenti Economia a Servizio del Carisma e della missione, al n. 87 ha dato delle indicazioni importanti in materia richiamando la necessità che la prescrizione di cui al Can. 639, § 5 sia rispettata “soprattutto in presenza di opere rilevanti inserite in ambiti giuridici non omogenei con l’adozione e l’attivazione di adeguati assetti organizzativi, di efficaci procedure e strumenti di rilevazione contabile, di incisive modalità di rendicontazione gestionale, di adeguati organi e strumenti di controllo”.

 

Avv. Maria Cristina Giustacchini

Dottore in Diritto Canonico

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