LA TUTELA DELLA PRIVACY NEL DIRITTO CANONICO

Anna Rue
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Le nuove problematiche di tutela della riservatezza, spesso rese molto complesse dalla difficoltà di arginare un fenomeno di trasmissione di informazioni e quindi anche di dati in continua espansione tecnologica, hanno reso necessario adeguare la normativa di tutela della privacy sia a livello di norme della Comunità Europea, che dei singoli paesi tenuti a recepirle. Il progressivo utilizzo dei sistemi informatici insieme anche all’espansione dell’utilizzo dei media, in modo particolare negli ultimi anni con il crescente diffondersi di internet e dei social media, hanno dunque fatto sorgere nuove esigenze nell’ambito della tutela dei dati personali che richiedono appunto un adeguamento della normativa in materia. Anche la Chiesa, che da sempre è depositaria della memoria e della storia dei popoli, attraverso gli archivi ecclesiastici, delle diocesi, dei monasteri e delle singole parrocchie, è naturalmente tenuta a garantire la tutela dei dati in suo possesso che rappresentano la vita dei fedeli, e pertanto non poteva restare inerme di fronte a questa necessità di intervento. Certamente il diritto della Chiesa da sempre riconosce tra i suoi diritti fondamentali il rispetto della persona che contempla anche il “diritto al rispetto della buona fama e della riservatezza di ogni persona” sancito nel Codice di diritto canonico del 1983 al canone 220 che così dispone: “Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità”. Il codice dunque non proibisce in forma assoluta che possa recarsi pregiudizio a questi diritti, …

Le nuove problematiche di tutela della riservatezza, spesso rese molto complesse dalla difficoltà di arginare un fenomeno di trasmissione di informazioni e quindi anche di dati in continua espansione tecnologica, hanno reso necessario adeguare la normativa di tutela della privacy sia a livello di norme della Comunità Europea, che dei singoli paesi tenuti a recepirle. Il progressivo utilizzo dei sistemi informatici insieme anche all’espansione dell’utilizzo dei media, in modo particolare negli ultimi anni con il crescente diffondersi di internet e dei social media, hanno dunque fatto sorgere nuove esigenze nell’ambito della tutela dei dati personali che richiedono appunto un adeguamento della normativa in materia.

Anche la Chiesa, che da sempre è depositaria della memoria e della storia dei popoli, attraverso gli archivi ecclesiastici, delle diocesi, dei monasteri e delle singole parrocchie, è naturalmente tenuta a garantire la tutela dei dati in suo possesso che rappresentano la vita dei fedeli, e pertanto non poteva restare inerme di fronte a questa necessità di intervento.

Certamente il diritto della Chiesa da sempre riconosce tra i suoi diritti fondamentali il rispetto della persona che contempla anche il “diritto al rispetto della buona fama e della riservatezza di ogni persona” sancito nel Codice di diritto canonico del 1983 al canone 220 che così dispone: “Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità”. Il codice dunque non proibisce in forma assoluta che possa recarsi pregiudizio a questi diritti, ma vieta la loro illegittima lesione; viene pertanto ammessa la liceità dell’aggressione qualora sia consentita o comunque richiesta dal diritto per la tutela di un interesse superiore. La buona fama inoltre riceve protezione in sede penale con il can. 1390 §2 che punisce i reati di calunnia e diffamazione.

Il can. 220 CIC rientra in quel gruppo di norme del Libro II, Titolo I che disciplinano gli obblighi e i diritti di tutti i fedeli, la cui titolarità deriva dall’incorporazione dell’uomo a Cristo mediante il sacramento del Battesimo che rende l’uomo persona nella Chiesa e dunque soggetto di diritto e come tale, titolare di tutti i diritti e gli obblighi del cristiano[1]. Tuttavia alcuni di questi diritti – e corrispondenti doveri – riguardano l’uomo in quanto tale, dunque anche il non credente, poiché discendono dallo ius natrurale. Sono infatti diritti puramente umani che spettano a qualsiasi persona; tra questi sono annoverati il diritto alla buona fama ed all’intimità.

Il codice dedica molto spazio al diritto alla buona fama, ritenuta essere non solo una qualità fondamentale per il fedele, ma anche un requisito necessario per l’espletamento di tutte quelle funzioni connesse ai munera gerarchici. Pertanto affinchè il fedele possa pienamente godere dei diritti derivanti dal Battesimo, è necessario che abbia in primis una buona fama, la cui rilevanza dunque non sarà limitata al piano personale, ma anche a quello comunitario che infatti ne riceverà beneficio.

Nell’ordinamento statuale l’intimità personale, essendo diretta a custodire la sfera interiore e personale di ciascun uomo, è certamente l’istituto che più di ogni altro segna il confine pubblico-privato. Nel diritto canonico il dovere di rispettare l’altrui riservatezza assume l’ulteriore valenza di essere strumentale alla salus animarum, perché ogni battezzato ha lo specifico diritto di vivere il proprio rapporto con la Cristo senza alcuna interferenza non solo da parte degli altri fedeli ma dalla stessa autorità ecclesiastica[2].

L’intento di proteggere questi diritti da ogni ingiusta lesione, risulta chiaramente anche dalla previsione dell’obbligo del risarcimento del danno a norma del can. 128, causato dal trattamento di dati personali illegittimamente acquisiti, conservati o utilizzati.

La tutela dei dati personali coinvolge inoltre il rapporto tra l’ordinamento della Chiesa e le norme giuridiche degli Stati: nella legislazione di molte nazioni sono state promulgate leggi che tutelano il trattamento dei dati personali, norme che vanno tenute presenti dalle Conferenze Episcopali Nazionali per disciplinare e adeguare ad esse la normativa canonica sul trattamento dei dati cosiddetti “sensibili”. Proprio in questo senso, alla predisposizione da parte del legislatore italiano della disciplina a tutela della riservatezza, a partire dalla legge n. 675/1996, è seguita una normativa canonica da parte della CEI: il Decreto Generale n. 1285/1999 “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”. Successivamente la 71ª Assemblea Generale ha approvato un aggiornamento della suddetta norma. Il passaggio era necessario per rendere tale testo conforme – nel rispetto dell’autonomia della Chiesa e della peculiare natura dei suoi enti e delle sue attività – al Regolamento dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali, che dal 25 maggio 2018 è applicato in tutti i Paesi membri. L’aggiornamento votato, ottenuta la necessaria recognitio della Santa Sede e promulgato dal Presidente della CEI, è entrato in vigore il 25 maggio 2018.

La CEI ha dunque cercato di predisporre una normativa per la Chiesa in Italia in grado di offrire una protezione rigorosa dei beni della riservatezza e della buona fama riferibili ai fedeli, agli enti ecclesiastici, aggregazioni ecclesiali ed alle persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti. Si è dunque tentato di disciplinare tutte quelle attività di redazione, gestione e custodia dei registri, archivi, elenchi e schedari, come di ogni altro metodo di raccolta, conservazione ed utilizzazione dei dati personali, attinente lo svolgimento delle attività istituzionali, strumentali e promozionali dei soggetti appartenenti all’ordinamento canonico.

La normativa ha infatti interessato tutti gli strumenti attraverso i quali si svolge il trattamento di tali informazioni, vincolando al segreto d’ufficio non solo colui al quale è conferito il governo dell’ente, ma ogni operatore che abbia accesso stabile ai dati raccolti dei suddetti soggetti.

Nel documento dopo aver ribadito l’assoluta indipendenza e sovranità nel proprio ordinamento dello Stato e della Chiesa e fatte salve le disposizioni di natura pattizia sulle materie di interesse comune, la Chiesa cattolica ha rivendicato la piena autonomia dell’organizzazione delle attività che comportino il trattamento dei dati personali, ove queste attengano allo svolgimento dei propri compiti istituzionali in posizione di indipendenza dalla concorrente normativa statale. Questo proposito traspare chiaramente nella diversa disciplina elaborata da un lato per i registri[3], per i quali si dispone che l’utilizzazione dei dati in essi contenuti è soggetta alle norme canoniche, dall’altro per gli elenchi e schedari[4], per i quali invece si stabilisce che l’uso dei dati personali in essi contenuti, è soggetta alle specifiche leggi dello Stato. Chiaro che la diversità di disciplina è dovuta alla diversa rilevanza che questi strumenti di gestione dei dati personali hanno nell’ordinamento canonico.

All’art. 1 della norma de qua sono individuate la finalità della stessa, la quale appunto nasce per “garantire che il trattamento dei dati relativi ai fedeli, agli enti ecclesiastici, alle aggregazioni ecclesiali, nonché alle persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti, si svolga nel pieno rispetto del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del codice di diritto canonico (CIC) e del can. 23 del codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO)”. Il legislatore canonico ha poi voluto specificare che la normativa si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinato a figurarvi. Vengono successivamente elencate una serie di definizioni volte a chiarire il significato del testo normativo.

I principi applicabili al trattamento dei dati personali mirano a che questi vengano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato e che vengano raccolti per finalità determinate e conservati in modo da garantirne la salvaguardia e la sicurezza. Vengono poi indicate le condizioni che determinano la liceità del trattamento (espressione del consenso, adempimento di un obbligo, esecuzione di un compito, archiviazione di dati per pubblico interesse ecc.).

Questo documento potrà certamente aiutare il mondo ecclesiale ad individuare i soggetti, gli organi e gli enti responsabili per il trattamento dei dati personali contribuendo, in questo senso, ad una più efficace protezione dei diritti della buona fama e della riservatezza.

Avv. Maria Cristina Giustacchini

Dottore in Diritto Canonico

 

 

  1. Nello specifico il Can. 96 CIC così dispone: “Mediante il Battesimo l’uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purchè non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta”.
  2. Interessanti sono in questo senso le indicazioni a riguardo del Vaticano II: la Costituzione Pastorale Gaudium et Spes al n. 16 dichiara che “la coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli si trova da solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità propria”.
  3. Il registro è il volume nel quale sono annotati in successione cronologica l’avvenuta celebrazione dei sacramenti o altri fatti concernenti l’appartenenza o la partecipazione ecclesiale.
  4. Gli elenchi e gli schedari costituiscono gli strumenti ordinari di raccolta e di gestione di dati necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, strumentali e promozionali dei soggetti appartenenti all’ordinamento canonico.

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