GLI ISTITUTI RELIGIOSI E LA CHIESA LOCALE: UNA RELAZIONE IMPORTANTE PER UNA CORRETTA AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Anna Rue
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Nell’ambito nell’amministrazione dei beni è necessario percorrere la via della Comunione anche attraverso una stretta collaborazione intra-ecclesiale che garantisca che i beni temporali non giovino unicamente ai loro proprietari ma a tutti coloro che direttamente o indirettamente ne possano trarre beneficio. A tal fine, per quanto le norme canoniche siano utili mezzi per indicare la strada da percorrere, la loro mera osservanza non è sufficiente ad eliminare tutte quelle ambiguità che possono nascere di fronte all’assunzione da parte dell’Ordinario di certe decisioni nell’ambito dell’amministrazione. Spesso infatti è difficile garantire che certi processi decisionali non si traducano in una contro-testimonianza della Comunione all’interno del Corpo di Cristo. Per evitare questo rischio è dunque necessario che gli Istituti Religiosi coinvolti in scelte decisionali importanti dalle quali può dipendere una corretta cura pastorale della diocesi in cui sono presenti ed operano, intrattengano una costante relazione con l’Ordinario del luogo attraverso un sano e costruttivo dialogo. La Congregazione per i Religiosi era già intervenuta in questo senso quando, nei “Criteri direttivi sui rapporti tra i Vescovi e i Religiosi nella Chiesa”, così disponeva: «I religiosi, poi, anche se appartengono ad un istituto di diritto pontificio, devono sentirsi veramente partecipi della "famiglia diocesana" e assumersi l'impegno del necessario adattamento». In questo senso infatti lo stesso Dicastero ha ribadito al n. 94 dei nuovi Orientamenti “Economia a servizio del carisma e della missione” la necessità che i Superiori Maggiori rendano partecipe la Chiesa locale dei progetti dell’Istituto come anche delle fatiche gestionali che si trova ad …

Nell’ambito nell’amministrazione dei beni è necessario percorrere la via della Comunione anche attraverso una stretta collaborazione intra-ecclesiale che garantisca che i beni temporali non giovino unicamente ai loro proprietari ma a tutti coloro che direttamente o indirettamente ne possano trarre beneficio. A tal fine, per quanto le norme canoniche siano utili mezzi per indicare la strada da percorrere, la loro mera osservanza non è sufficiente ad eliminare tutte quelle ambiguità che possono nascere di fronte all’assunzione da parte dell’Ordinario di certe decisioni nell’ambito dell’amministrazione.

Spesso infatti è difficile garantire che certi processi decisionali non si traducano in una contro-testimonianza della Comunione all’interno del Corpo di Cristo. Per evitare questo rischio è dunque necessario che gli Istituti Religiosi coinvolti in scelte decisionali importanti dalle quali può dipendere una corretta cura pastorale della diocesi in cui sono presenti ed operano, intrattengano una costante relazione con l’Ordinario del luogo attraverso un sano e costruttivo dialogo.

La Congregazione per i Religiosi era già intervenuta in questo senso quando, nei “Criteri direttivi sui rapporti tra i Vescovi e i Religiosi nella Chiesa”, così disponeva: «I religiosi, poi, anche se appartengono ad un istituto di diritto pontificio, devono sentirsi veramente partecipi della “famiglia diocesana” e assumersi l’impegno del necessario adattamento». In questo senso infatti lo stesso Dicastero ha ribadito al n. 94 dei nuovi Orientamenti “Economia a servizio del carisma e della missione” la necessità che i Superiori Maggiori rendano partecipe la Chiesa locale dei progetti dell’Istituto come anche delle fatiche gestionali che si trova ad affrontare.

In questo senso dunque, la relazione tra il Vescovo locale e i religiosi guidati dal proprio Superiore Maggiore, è un elemento cruciale da instaurare facendo ogni sforzo per assicurare che certe decisioni (come per esempio quella di alienare un immobile di proprietà di un Istituto presente nel territorio della diocesi, all’interno del quale viene condotta un’ attività che ha un grande impatto sulla cura pastorale diocesana), non diventino un ostacolo in una Chiesa particolare.

Se ci si ferma al dato normativo infatti, nel codice di diritto canonico non vi è alcun obbligo per gli istituti di Vita Consacrata di Diritto Pontificio ad ottenere il permesso da parte dell’Ordinario del luogo prima di compiere determinati atti di amministrazione straordinaria, quali, per esempio, quello sopra descritto. Tuttavia, la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica ha deciso di prendere posizione sull’argomento con la pubblicazione di due circolari (n. 1680/95 del 29 ottobre 1996 e n. 971/2004 del 21 dicembre 2004) attraverso le quali il suddetto Dicastero disponeva la necessità di una precisa, puntuale e tempestiva comunicazione da parte dell’Istituto proprietario del bene che si intende alienare (nella persona del Superiore Maggiore) al Vescovo diocesano. Questo per permettere alla stessa diocesi o ad altro ente soggetto al Vescovo di valutare se procedere o meno all’acquisto del suddetto bene, garantendo un “diritto di prelazione” alla Diocesi interessata.

È prescritto inoltre che suddetta comunicazione dal valore puramente informativo, dovrà essere allegata alla documentazione da inviare alla Santa Sede nelle ipotesi di cui al Can. 638, § 3 (ossia quando si deve richiedere la licenza alla Santa Sede perchè il negozio ha ad oggetto un immobile il cui valore supera la somma fissata dalla santa Sede o cose preziose per valore artistico o storico).

È stato comunque specificato che tale comunicazione non si traduce in alcun modo in “soggezione” dell’Istituto all’autorità dell’Ordinario del luogo. Chiaro è comunque, che la necessità di questa informativa non è un vero e proprio dovere giuridico. La Congregazione infatti non ne sanziona l’omissione, tuttavia ne chiede l’adempimento facendone un richiamo diretto sia nella circolare prot. n. 97/2004 che in quella n. 1680/95[1]. Per questi motivi si ritiene da escludere la possibilità che un’eventuale omissione possa pregiudicare, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 222/1985, la validità civile dell’alienazione. Questa norma infatti fa riferimento solo a quei controlli canonici, disciplinati nel codice, che determinano l’invalidità dell’atto nell’ordinamento canonico.

Può tuttavia accadere che a volte il Vescovo diocesano non risponde alla comunicazione dell’Istituto religioso, perché non riesce a comprendere o ad accettare le ragioni per cui i religiosi si siano rivolti a lui. In altri casi invece sono gli stessi religiosi a non vedere di buon occhio la necessità di chiedere questo consiglio.

È opportuno non dimenticare che uno dei principali servizi propri del Vescovo, è quello di assicurare il buon ordine dell’apostolato in tutta la diocesi. E questo è dunque un ambito in cui è necessario che i religiosi e le religiose si rapportino di più con il Vescovo per il bene pastorale del popolo di Dio.

È infatti lo stesso codice che, al Can. 394, chiede all’Ordinario del luogo di promuovere varie forme di apostolato nella diocesi e di coordinare tutte le opere apostoliche presenti nel suddetto territorio. Tutti i fedeli devono quindi essere sollecitati a partecipare alle opere di apostolato secondo la loro vocazione, affinchè le diverse esigenze della Chiesa particolare vengano soddisfatte. In questo senso quindi tutti gli apostolati, e dunque anche gli Istituti Religiosi, sono soggetti all’autorità del Vescovo diocesano in tre ambiti: cura animorum, culto pubblico e tutte le altre forme di apostolato[2].

Risulta così bene evidente quanto sia essenziale per il bene della missione della Chiesa locale che ci sia consultazione, coordinamento e collaborazione tra i Superiori Maggiori e il Vescovo diocesano.

Ed è proprio in questo senso che è stata evidenziata la necessità per cui certe decisioni relative per esempio alla chiusura da parte di un Istituto di proprie attività quali scuole, ospedali, case di accoglienza per anziani ecc., devono essere comunicate al Vescovo diocesano. Una sua partecipazione in queste scelte è sicuramente opportuna e prudente dal momento che, in questi casi, l’apostolato della diocesi sarà influenzato dalle conseguenze di tali scelte. Sarebbe pertanto assurdo che proprio colui che ha l’obbligo giuridico di coordinare le opere apostoliche nella diocesi, sia tenuto o resti estraneo a cambiamenti tanto importanti. Si ritiene infatti anche giusto che non si riversino solo sugli Istituti religiosi eventuali malcoltenti generati all’interno della diocesi dovuti, per esempio, alla necessità di chiudere importanti attività gestite dagli stessi. Molto spesso infatti queste decisioni vengono assunte perché ritenute dal Superiore insieme al proprio Consiglio l’unica possibilità per arginare importanti perdite economiche per l’Istituto stesso. Un costante dialogo con il Vescovo diocesano, potrebbe diversamente essere d’aiuto per trovare insieme una valida alternativa alla suddetta chiusura.

Come infatti suggerisce la CIVCSVA «Nel caso in cui un Istituto venga a trovarsi nella situazione di non poter più sostenere la gestione di un’opera, i Superiori di esso manifestino tempestivamente e con fiducia gli impedimenti a proseguire l’opera stessa, almeno nella forma attuale, soprattutto se ciò fosse per insufficienza di personale; l’ordinario del luogo, da parte sua, consideri benignamente la richiesta di sopprimere tale opera (cf. ES I, 34,3) e di comune accordo con i superiori cerchi la soluzione conveniente»[3]. Più dunque saranno aperti i canali della comunicazione e del coordinamento tra i Superiori Maggiori e il Vescovo Diocesano e maggiormente sarà efficace il dinamismo missionario nella diocesi.

È tuttavia necessario che «Il dialogo e la collaborazione sono già in atto ai vari livelli; ma non v’è dubbio che debbano ulteriormente svilupparsi, perché rechino frutti più abbondanti. Si rende evidente, pertanto, la necessità di ricordare che nell’opera di collaborazione allora si avrà la vera spinta efficace, quando coloro che nell’operare sono protagonisti abbiano la certezza che tale spinta scaturisce prima di tutto dalla stessa loro persuasione e formazione. Tutto infatti progredirà in meglio, se essi saranno profondamente convinti della necessità e della natura e importanza di tale cooperazione, della reciproca fiducia, del rispetto del ruolo di ciascuno, delle mutue consultazioni nel determinare e organizzare le iniziative ad ogni livello. Allora i vicendevoli rapporti tra i vescovi e i religiosi, condotti con sincera e alacre volontà, non poco varranno ad esplicare nel modo più conveniente e adeguato la dinamica vitalità della chiesa-sacramento nella sua ammirabile missione di salvezza»[4].

Si insiste dunque nella necessità della convinzione di questo modus agendi con la consapevolezza che tutto avvenga nel rispetto del disposto normativo e nella salvaguardia dei diritti di ognuno.

È necessario mantenere questa relazione con il Vescovo Diocesano in modo costante, dove il “primo contatto” non sia motivato da un problema o da una necessità di un suo parere in merito ad una decisione importante per l’Istituto che si trova a dover prendere. Contrariamente, sarebbe conveniente che lo stesso venisse coinvolto nelle discussioni già diverso tempo prima di inviare la richiesta per il nulla osta alla Santa Sede. E molto spesso è proprio in questo senso che manca la comunicazione tra Vescovi e Superiori. Una tempestiva interrogazione infatti eviterebbe la possibilità di procedere ad una scelta avventata e non determinata invece da opportune scelte pastorali.

Si auspica dunque in una sana collaborazione attraverso un dialogo efficace, come ricordava nell’esortazione apostolica Vita Consacrata di San Giovanni Paolo II, evidenziando l’importanza di tale cooperazione per raggiungere un «armonioso sviluppo della pastorale diocesana»[5]. Il Pontefice infatti raccomanda un dialogo costante tra i Vescovi e i Superiori che ritiene il mezzo più prezioso per promuovere comprensione reciproca ed un «presupposto necessario per una fattiva cooperazione»[6].

In questa reciproca intesa (cfr. Can. 678, § 3 CIC) è necessario che ci sia fiducia reciproca, dove quindi trasparenza ed onestà siano costanti caratteristiche di questo dialogo.

Per giungere a questo è fondamentale il rispetto reciproco con la consapevolezza da una parte, per i religiosi, del particolare compito affidato al Vescovo per assicurare il buon ordine dell’apostolato in tutta la diocesi e, dall’altra, da parte del Vescovo, la necessità che venga inteso il ruolo dei religiosi soprattutto in termini di “segno” e non di utilità e funzionalità.

Né autonomia, né esenzione, possono giustificare una mancanza di solidarietà o l’assoluta indipendenza. Né la collaborazione con la gerarchia può indurre i religiosi a strumenti inerti nelle mani del Vescovo. Quindi entrambe le parti devono incoraggiare la conoscenza della dottrina riguardante l’episcopato e la vita religiosa, la teologia della chiesa locale e le loro mutue relazioni[7].

Alla luce di tutto questo sarà pertanto importante che il Vescovo Diocesano crei con i Superiori Maggiori varie occasioni di comunicazione, in maniera costante, attraverso anche delle visite reciproche in modo tale che anche le decisioni straordinarie vengano prese nel mutuo rispetto, in maniera adeguata e calibrata, senza incorrere in errori a danno della diocesi e dell’Istituto.

  1. CONGREGAZIONE DEGLI ISTITUTO DI VITA CONSACRATA E SOCIETA’ DI VITA APOSTOLICA, Circolare prot. N. 971/2004: «Auspico che il contenuto di questa comunicazione venga da tutti voi recepito con spirito di comprensione e condivisione»; Circ. prot. N. 1680/95: «Si invita codesta Unione a dare opportune indicazioni ai responsabili degli Istituti perché, prima di ogni vendita, vogliano comunicare all’Ordinario diocesano l’intenzione di alienare un bene immobile ad il prezzo stimato».
  2. Cfr. Cann. 678 e 681-682 CIC.
  3. CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI – SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Criteri direttivi sui rapporti tra i Vescovi e i Religiosi nella Chiesa, Mutue Relationes, 47.
  4. Ibiden., conclusione.
  5. GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. Vita Consacrata, n. 48.
  6. Ibid., 50.
  7. CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI – SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Criteri direttivi sui rapporti tra i Vescovi e i Religiosi nella Chiesa, Mutue Relationes, 29.

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