AMMINISTRAZIONE DEI BENI ECCLESIASTICI: IL RAPPORTO TRA L’ORDINARIO E L’AMMINISTRATORE

Anna Rue
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Quando parliamo di amministrazione dei beni temporali della Chiesa, ci collochiamo nell’esercizio del potere di governo della Chiesa stessa e, nello specifico, nel campo della giurisdizione esecutiva. Attraverso l’amministrazione infatti, la Chiesa esercita un potere sulle cose. Trattandosi tuttavia di impegni alquanto gravosi, quelli che la potestà di governo e di amministrazione comportano, il legislatore, proprio nella prospettiva di amministrare i beni, ha ritenuto opportuno configurare un ufficio ad hoc: l’ufficio dell’economo, le cui competenze e i cui doveri sono descritti dalla legge stessa e sono tutti volti alla conservazione, miglioramento ed applicazione dei beni per i propri fini. Ciò tuttavia non significa che gli atti che riguardano l’amministrazione dei beni si esauriscono in questi, ma solo che il codice configura in queste attività l’ufficio dell’economo o amministratore dei beni della Chiesa. Infatti il codice conosce anche altri atti di amministrazione che però non sono propri dell’ufficio di economo, ma vengono riservati piuttosto a quello di Superiore, o comunque necessitano di un suo specifico intervento. In questi casi infatti l’Ordinario è chiamato a porre in essere lo stesso atto amministrativo o a darne il suo consenso. Dal disposto normativo (cfr. Can. 1279 CIC) è facile desumere che, pur riconducendo la norma in un’unica persona l’ufficio di economo e quello di Superiore, nella pratica si tratta di due uffici distinti e separabili. Tale separabilità nel caso del Vescovo diocesano e del Superiore Maggiore dell’istituto religioso è stabilita dallo stesso codice, mentre per altri si rimanda al diritto particolare o agli statuti. …

Quando parliamo di amministrazione dei beni temporali della Chiesa, ci collochiamo nell’esercizio del potere di governo della Chiesa stessa e, nello specifico, nel campo della giurisdizione esecutiva. Attraverso l’amministrazione infatti, la Chiesa esercita un potere sulle cose. Trattandosi tuttavia di impegni alquanto gravosi, quelli che la potestà di governo e di amministrazione comportano, il legislatore, proprio nella prospettiva di amministrare i beni, ha ritenuto opportuno configurare un ufficio ad hoc: l’ufficio dell’economo, le cui competenze e i cui doveri sono descritti dalla legge stessa e sono tutti volti alla conservazione, miglioramento ed applicazione dei beni per i propri fini. Ciò tuttavia non significa che gli atti che riguardano l’amministrazione dei beni si esauriscono in questi, ma solo che il codice configura in queste attività l’ufficio dell’economo o amministratore dei beni della Chiesa. Infatti il codice conosce anche altri atti di amministrazione che però non sono propri dell’ufficio di economo, ma vengono riservati piuttosto a quello di Superiore, o comunque necessitano di un suo specifico intervento. In questi casi infatti l’Ordinario è chiamato a porre in essere lo stesso atto amministrativo o a darne il suo consenso.

Dal disposto normativo (cfr. Can. 1279 CIC) è facile desumere che, pur riconducendo la norma in un’unica persona l’ufficio di economo e quello di Superiore, nella pratica si tratta di due uffici distinti e separabili. Tale separabilità nel caso del Vescovo diocesano e del Superiore Maggiore dell’istituto religioso è stabilita dallo stesso codice, mentre per altri si rimanda al diritto particolare o agli statuti.

Nei due casi esemplari indicati espressamente dal codice, ossia da una parte il Vescovo diocesano e il Superiore Maggiore religioso e dall’altra l’economo diocesano e l’economo religioso, il rapporto è di dipendenza, dal momento che l’economo deve operare sotto le direttive del Superiore. Ciò tuttavia non significa che l’economo amministra a nome e per mandato del Vescovo o del Superiore, avendo lo stesso un proprio ufficio, con potestà ordinaria, a nome dello stesso ordinamento giuridico. Nello stesso modo, il Vescovo non può rivestire l’ufficio di economo anche se, può sempre porre validamente atti di amministrazione.

Ma come questi due uffici devono di fatto agire nell’amministrazione dei beni della Chiesa? E quindi che relazione deve sussistere tra l’Ordinario e l’economo?

Premesso che il can. 134, § 1 stabilisce chi sono gli Ordinari, in questa sede, ci si limiterà a considerare il Superiore Maggiore di un istituto religioso di diritto pontificio ed il ruolo che questo soggetto ha nell’ambito dell’amministrazione del patrimonio della Chiesa.

Il Superiore Maggiore infatti, è preposto al governo di un Istituto Religioso, rispetto al quale, in virtù del proprio status, detiene determinate responsabilità.

Si tratta in questi casi di persone giuridiche pubbliche in quanto erette canonicamente dalla competente autorità della Chiesa e che agiscono in comunione nel suo nome e perseguono gli stessi fini. Ciò pertanto le legittima a possedere un patrimonio e a poter disporre dei beni che lo compongono rispettandone le finalità. Per gli Istituti Religiosi inoltre, la capacità economica, che può essere esclusa o ridotta dalle costituzioni, è motivata anche dalla necessità della loro vita e delle loro opere, secondo le esigenze del carisma che le contraddistingue.

Il Can. 636, § 1 stabilisce l’incompatibilità tra il Superiore maggiore e l’economo generale. Per di più si spiega il rapporto tra l’economo e il rispettivo Superiore, in quanto vi si afferma che l’economo gestisce l’amministrazione dei beni sotto la direzione del rispettivo Superiore. I beni infatti sono in funzione della missione dell’istituto religioso; e come i beni sono in funzione delle persone e della missione, così gli amministratori dei beni non possono essere autonomi da coloro che sono responsabili della vita dell’istituto e della sua missione. Di fatto, pertanto, i Superiori religiosi, in quanto responsabili della missione dell’istituto, lo sono anche dell’amministrazione, pur non ricoprendo l’ufficio di amministratore.

La difficoltà intrinseca che comporta l’amministrazione dei beni dell’istituto, implica la necessità di esigere una prudente regolamentazione che non lasci la suddetta amministrazione né nelle mani dei singoli, né in quelle dei Superiori. È importante pertanto che venga affidata a soggetti affidabili sia sotto il profilo religioso che tecnico.

La separazione delle competenze dettata da questo canone, è un principio di saggezza per diversi motivi. In primo luogo, sicuramente, perché è necessaria una particolare preparazione e competenza professionale per il campo economico e finanziario così come anche una particolare sensibilità al senso pratico delle cose e della povertà evangelica secondo il carisma dell’istituto. Gli economi pertanto non solo “liberano” i Superiori, perché meglio emerga la loro funzione animatrice comunitaria, direttamente rivolta alle persone, bensì tutti gli altri, perché la loro vita e la loro pastorale si vedano più libere dalle stringenti preoccupazioni temporali. «In questo senso, il servizio degli economi è impagabile. Incarnano nella loro persona e nel loro ufficio lo spirito e la ratio che diedero luogo alla nascita ecclesiale dell’ordine del diaconato, così come lo riferiscono gli Atti (At 6, 1-6): perché gli altri, come gli apostoli, possano dedicarsi più liberamente al ministero della parola e della vita di santità, nasce imposto dalla Chiesa il diaconato degli economi religiosi, che amministreranno e distribuiranno beni di poveri a poveri»[1].

Inoltre, e non di minore importanza, per non confondere un’animazione spirituale e di governo con quella economica, sebbene questa debba essere necessariamente ispirata alla prima. È tuttavia necessario che l’amministrazione dei beni a cui l’economo è tenuto, sia sempre fatta sotto la direzione del competente Superiore al quale dovrà rendere conto annualmente. Questo certamente non significa che l’economo deve essere un semplice contabile che esegue gli ordini impartiti dal Superiore, infatti ad esso spetta sempre la vera e propria gestione dei beni. Avrà pertanto un insieme di iniziative specifiche circa l’impiego, l’utilizzo e la conservazione dei beni che non spettano infatti al Superiore che, diversamente, si dovrà occupare della revisione dei conti e dei bilanci e la determinazione degli scopi delle rendite e delle risorse dell’istituto secondo quanto viene stabilito dal diritto proprio. È necessario che tra i due si stabilisca una collaborazione carismatica-ecclesiologica, vissuta con fedeltà e rigore etico. In questa missione condivisa, l’economo si colloca in una relazione di dipendenza responsabile e matura dal Superiore.

Nello svolgimento del compito amministrativo che gli è affidato l’economo deve avere una visione carismatica dell’istituto perché la sua attività non è espletata all’interno di un’impresa, ma di una missione evangelica, ed è questa che deve guidare le sue decisioni amministrative sempre a favore della missione dell’istituto.«La fedeltà al carisma fondazionale e al conseguente patrimonio spirituale di ciascuno Istituto» è insieme alle esigenze evangeliche, il primo criterio di valutazione delle decisioni e degli interventi che si compiono a qualsiasi livello, in quanto «la natura del carisma dirige le energie, sostiene la fedeltà ed orienta il lavoro apostolico di tutti verso l’unica missione»[2]. Di qui la necessità che la persona incaricata da quest’ufficio sia un religioso.

La norma stabilisce con chiarezza che ogni diritto proprio deve necessariamente costituire un economo generale. Ad esso spetta l’amministrazione dei beni ecclesiastici religiosi di tutto l’istituto. Di fatto deve assicurare la gestione dei beni in tutto ciò che riguarda la conservazione, l’uso corretto e gli investimenti.

Nell’espletamento delle sue azioni l’economo gode di un margine di libertà e di iniziativa personale, indicato dal diritto proprio di ciascun Istituto. Può anche contare sull’aiuto prezioso di un Consiglio economico.

Da parte sua il Superiore mantiene la direzione dell’amministrazione secondo la linea segnata dal pensiero carismatico e dalle scelte fondamentali nella destinazione e uso dei beni, pur sempre nel rispetto dell’identità ecclesiale dei beni stessi.

Al momento della costituzione dell’economo, verranno stabiliti i requisiti necessari per poter ricoprire l’incarico, la durata dell’ufficio, eventuali incompatibilità e la cessazione.

Prima di iniziare la gestione, deve giurare onestà e fedeltà e deve redigere o firmare l’inventario dei beni che riceve in amministrazione. Oltre alla gestione dei beni, l’economo svolge attività di controllo, aiuto o consiglio, informazione e formazione.

L’economo, a norma del Can. 638, § 2 CIC, può compiere validamente, nei limiti del suo incarico, tutti gli atti di amministrazione ordinaria.

La direzione che il Superiore deve necessariamente mantenere nei confronti dell’economo deve essere efficace e costante in considerazione del fatto che i beni sono di tutti. L’economo non si trova anche soggetto alla direzione del consiglio, se non attraverso la figura del Superiore e nella misura in cui il diritto universale, o quello proprio, sottomettano determinati assunti economici al voto deliberativo o consultivo del consiglio stesso.

È comunque responsabile dinanzi al Consiglio generale e alla legge che regola la gestione dei beni dell’Istituto. Deve pertanto assumersi la responsabilità di una contabilità fedele. Una contabilità quindi che rispecchi esattamente tutto l’attivo e il passivo dell’istituzione, in cui tutte le transazioni finanziarie devono essere correttamente registrate.

Nell’espletamento del suo incarico disporrà di tempi e di modi suggeriti dal Superiore generale proprio perché l’amministrazione fa parte del carisma, dell’apostolato e della spiritualità dell’istituto di cui, appunto, in modo del tutto particolare, i Superiori hanno la primaria responsabilità.

Emergerebbe dunque l’idea che nel rapporto tra Superiore maggiore di un Istituto e l’economo generale ci sia una maggiore autonomia da parte di quest’ultimo. Ciò forse è determinato dal fatto che, diversamente da quanto accade tra Vescovo ed economo, non è il codice a disciplinare esplicitamente un potere di vigilanza da parte del Superiore. La norma infatti (Can. 636) prescrive la necessità che in ogni Istituto venga nominato un economo per amministrare i beni che sia «sub directione respectivi Superioris» e non «sub auctoritate» (cfr. can. 494, § 3) come invece accade per l’economo diocesano. Tuttavia sarà poi il diritto proprio, determinando in quali termini il Superiore “dirigerà” l’operato dell’economo, che assicurerà la garanzia di un “vigilata” amministrazione nei termini descritti nel precedente paragrafo.


[1]DOMINGO ANDRES, Le forme di vita consacrata, Ediurcla, Roma, 2008, p. 254-255.

[2]GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica, Vita Consacrata(25 marzo 1996), 36.

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