IL VOLONTARIATO NELLA CHIESA: FORMA DI ASSOCIAZIONISMO TESTIMONIANZA DI CARITA’

Anna Rue
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  La dottrina del Concilio Vaticano II modificò profondamente la materia relativa al diritto di associazione nella Chiesa. La riscoperta della nozione di fedele infatti, quale membro del Popolo di Dio, con i diritti e doveri propri dei cristiani, come manifestazione della loro partecipazione alla missio Ecclesiae, ha avuto importanti conseguenze nel quadro associativo fino ad arrivare alla proclamazione del diritto di associazione dei laici[1] nel codice del 1983. La possibilità dunque per i fedeli di associarsi, con l’entrata in vigore del nuovo codice, non si esaurisce più in una concessione da parte dell’autorità ecclesiastica, bensì diviene un vero e proprio diritto il cui esercizio non è sottoposto ad un’autorizzazione previa da parte della stessa autorità. Il Can. 215 CIC[2] sancisce il diritto di associazione nella Chiesa che è riconosciuto quale diritto naturale per i christifideles. La costituzione delle associazioni da parte dei fedeli è infatti anzitutto un atto proprio degli stessi. La causa efficiente del vincolo associativo, e dunque ciò che costituisce l’associazione, non è l’autorità ecclesiastica, ma la volontà concorrente di coloro che si associano. Pertanto il governo dell’associazione appartiene ai fedeli ed è di loro competenza. Questi infatti governano con una potestà diversa da quella di giurisdizione, una potestà da esercitarsi in un ambito in cui il fedele gode di libertà e di responsabile autonomia[3]. Tuttavia le associazioni sono sottoposte alla generale vigilanza ed al governo della Gerarchia ma nella stessa misura e nello stesso modo in cui lo è il fedele individualmente considerato: vigilare senza dunque …

 

La dottrina del Concilio Vaticano II modificò profondamente la materia relativa al diritto di associazione nella Chiesa. La riscoperta della nozione di fedele infatti, quale membro del Popolo di Dio, con i diritti e doveri propri dei cristiani, come manifestazione della loro partecipazione alla missio Ecclesiae, ha avuto importanti conseguenze nel quadro associativo fino ad arrivare alla proclamazione del diritto di associazione dei laici[1] nel codice del 1983. La possibilità dunque per i fedeli di associarsi, con l’entrata in vigore del nuovo codice, non si esaurisce più in una concessione da parte dell’autorità ecclesiastica, bensì diviene un vero e proprio diritto il cui esercizio non è sottoposto ad un’autorizzazione previa da parte della stessa autorità.

Il Can. 215 CIC[2] sancisce il diritto di associazione nella Chiesa che è riconosciuto quale diritto naturale per i christifideles. La costituzione delle associazioni da parte dei fedeli è infatti anzitutto un atto proprio degli stessi. La causa efficiente del vincolo associativo, e dunque ciò che costituisce l’associazione, non è l’autorità ecclesiastica, ma la volontà concorrente di coloro che si associano. Pertanto il governo dell’associazione appartiene ai fedeli ed è di loro competenza. Questi infatti governano con una potestà diversa da quella di giurisdizione, una potestà da esercitarsi in un ambito in cui il fedele gode di libertà e di responsabile autonomia[3]. Tuttavia le associazioni sono sottoposte alla generale vigilanza ed al governo della Gerarchia ma nella stessa misura e nello stesso modo in cui lo è il fedele individualmente considerato: vigilare senza dunque invadere il governo interno.

Alle associazioni di fedeli laici si applicano oltre alle norme generali di cui ai Cann. 298-311, alcune disposizioni speciali di cui ai Cann. 327-329 dove se ne incoraggia la costituzione specialmente per il perseguimento di fini spirituali, con particolare attenzione a quelle che si propongono l’animazione cristiana dell’ordine temporale favorendo intensamente un rapporto più intimo tra fede e vita. Coloro che presiedono queste associazioni di fedeli laici devono in particolare preoccuparsi di favorire la cooperazione con le altre associazioni di fedeli affinchè siano di aiuto alle diverse opere cristiane. Sarà pertanto importante che curino la formazione cristiana ma anche professionale per quanto riguarda le attività cristiane in campo sociale che svolgono e che oggi vengono individuate nel volontariato.

Il volontariato cattolico infatti, costituisce senza dubbio una delle forme in cui l’associazionismo dei christifideles, espressione della Chiesa come Popolo di Dio che partecipa alla missione propria della stessa Chiesa, si manifesta. Con il volontariato infatti si svolgono una serie di attività assistenziali non solo con carattere riparatorio rispetto a situazioni di emarginazione, ma anche con carattere preventivo, per cercare quanto più possibile di superare le cause di questa emarginazione. L’opera del volontariato si concretizza dunque attraverso una prestazione principalmente e prevalentemente personale, spontanea e gratuita inserita in una struttura organizzata avente ad oggetto attività caritative e sociali a sostegno di situazioni di bisogno presenti nella società civile.

Nella Chiesa dunque il volontariato diventa strumento di quell’animazione cristiana dell’ordine temporale grazie al quale si contribuisce alla risoluzione di problematiche sociali secondo le regole proprie della stessa società. Tuttavia le finalità ultime a cui tende il volontariato nella Chiesa non sono meramente di solidarietà umana ma vanno oltre: il bene per l’uomo bisognoso è sempre affiancato al perfezionamento spirituale personale di colui che, agendo nel servizio per gli altri, cerca la propria santificazione. Dunque il servizio al prossimo non è motivato solamente da umana solidarietà, ma dall’amore del cristiano verso Cristo che in qualche modo si “incarna” nel prossimo (“Ogni volta che lo avete fatto a uno di questi più piccoli, che sono miei fratelli, è a me che l’avete fatto” (Mt 25,40). Il volontariato infatti per il cristiano è una delle esperienze in cui si manifesta e si realizza la Carità intesa come amore per i fratelli, risposta al dono ricevuto da Dio: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13,34).

Dunque il volontariato nella Chiesa è espressione della libertà dei fedeli di scegliere, nel sociale, modi per perfezionare associativamente le realtà temporali con spirito evangelico, segno concreto e visibile dell’Amore di Dio, della carità evangelica e della scelta preferenziale per i poveri verso i quali il cristiano rivolge il proprio sguardo ed il proprio impegno grazie al suo incontro con Gesù. La carità dunque quale segno di quell’incontro che, secondo Papa Francesco, “non consiste nel far trasparire quello che noi siamo, ma quello che il Signore ci dona e che noi liberamente accogliamo, e non si può esprimere nell’incontro con gli altri se prima non è generata dall’incontro con il volto mite e misericordioso di Gesù”. E come ha ricordato sempre il Santo Padre nell’udienza generale del 15 marzo 2017, “La carità è anzitutto una grazia, è un regalo: poter amare è un dono di Dio, e dobbiamo chiederlo, e Lui lo dà volentieri se noi lo chiediamo”.

Purtroppo è evidente che le nuove e vecchie povertà siano sempre più il frutto dell’indifferenza e della perdita dei valori e della prossimità fra gli uomini. È assolutamente necessario dunque che si instaurino relazioni umane significative con chi è nel disagio e che, proprio su queste relazioni, possa fondare percorsi di speranza. Nel volontariato infatti le persone, senza ricerca di tornaconto personale e professionale, offrono agli altri una condivisione del disagio che stanno vivendo.

L’azione volontaria rappresenta una scelta di stile di vita imperniato sui valori e sulle esperienze di dono e gratuità. Ma questa gratuità non può e non deve essere considerata solo come una categoria economica, ma va oltre, identificandosi quale valore che guida le relazioni di coloro che si donano e che si mettono al servizio del prossimo in maniera del tutto disinteressata senza pretendere alcuna restituzione in cambio. Ecco dunque che la gratuità è ciò che qualifica queste relazioni, dove il volontario attua la propria volontà di andare incontro donando al sofferente, all’emarginato, al bisognoso quel dono ricevuto da Gesù stesso: la Carità.

  1. Cfr. Decreto Apostolicam actuositatem n. 19.
  2. Can. 215 CJC: “I fedeli sono liberi di fondare e dirigere associazioni che si propongono un fine di carità o di pietà, oppure associazioni che si propongono l’incremento della vocazione cristiana nel mondo; sono anche liberi di tenere riunioni per il raggiungimento comune di tali finalità”.
  3. “Haec potestas oeconomica seu dominativa est potestas gubernii circa quosdam aspectus vitae privatae, et ideo corrisponde tilli sphaerae activitatis personalis quae publica non est. In ambitu ecclesiastico correspondet illis activitatibus – vitae interiori, apostolatui personali, relationibus familiaribus et socialibus, etc. – in quibus persona gaudet iusta ac legitima auto- nomia”. Del Portillo, Ius associationis, pp. 13-14. 


 

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